Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 196r.d. 1238/1939
  • art. 198r.d. 1238/1939
  • art. 199r.d. 1238/1939
  • art. 200r.d. 1238/1939
  • art. 201r.d. 1238/1939
  • art. 202r.d. 1238/1939
  • art. 203r.d. 1238/1939

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 196, secondo e

terzo comma, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 del regio decreto 9 luglio

1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), promossi con

ordinanze emesse, entrambe, il 7 maggio 1998 dal Tribunale di Udine,

l'una nel procedimento civile relativo a Nebojsa Starcevic ed altra,

iscritta al n. 551 del registro ordinanze 1998, l'altra nel

procedimento civile relativo a Marco Zerbin ed altre, iscritta al n.

552 del registro ordinanze 1998; ordinanze pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che nel corso di altrettanti giudizi promossi dal pubblico

ministero per l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento

dello stato civile in casi nei quali chi era obbligato a farlo non

aveva dichiarato, entro dieci giorni, la nascita all'ufficiale dello

stato civile (artt. 67 e 196 del regio decreto 9 luglio 1939, n.

1238), il Tribunale di Udine, con due ordinanze di analogo contenuto

(emesse entrambe il 7 maggio 1998 e rispettivamente iscritte ai

numeri 551 e 552 del registro ordinanze del 1998), ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 196, secondo e terzo comma,

198, 199, 200, 201, 202 e 203 del regio decreto n. 1238 del 1939

(Ordinamento dello stato civile), che attribuiscono al tribunale

civile la competenza per l'applicazione delle sanzioni relative ad

infrazioni alle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile;

che, ad avviso del Tribunale di Udine, le disposizioni denunciate

violerebbero l'art. 3 della Costituzione, sia per disparità di

trattamento che per contrasto con il principio di ragionevolezza,

giacché non sarebbe giustificata l'attribuzione al tribunale della

competenza a giudicare le infrazioni alle disposizioni

dell'ordinamento dello stato civile, che costituiscono illeciti

amministrativi sanzionati con il pagamento di una somma di danaro di

modesta entità, mentre la disciplina comune prevede che le sanzioni

amministrative siano applicate da organi della pubblica

amministrazione (legge 24 novembre 1981, n. 689), salvo che

l'illecito sia connesso con un reato; inoltre non sarebbe ragionevole

attivare un organo giurisdizionale, con un procedimento più oneroso

anche per l'incolpato, per la punizione di infrazioni di limitata

rilevanza e scarso allarme sociale, mentre la competenza a sanzionare

comportamenti ben più gravi, ad esempio in materia di protezione

ambientale e di sicurezza pubblica, è attribuita alla pubblica

amministrazione;

che sarebbe inoltre violato il principio di buon andamento della

pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), perché per

un'attività sostanzialmente amministrativa verrebbe attivato un

procedimento inutilmente complesso, nelle forme giurisdizionali.

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale,

sollevate dal Tribunale di Udine con ordinanze di identico contenuto,

investono le medesime disposizioni e fanno riferimento agli stessi

parametri costituzionali, sicché i relativi giudizi, essendo

evidentemente connessi, possono essere riuniti per essere decisi con

unica pronuncia;

che il dubbio di legittimità costituzionale investe le norme che

attribuiscono al tribunale civile la competenza ad applicare,

provvedendo in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero,

la sanzione pecuniaria prevista per le infrazioni alle disposizioni

dell'ordinamento dello stato civile che non costituiscono reato;

che rientra nella discrezionalità del legislatore, da esercitare

nei limiti della ragionevolezza, stabilire quali organi siano

competenti ad applicare sanzioni, anche per illeciti qualificati come

amministrativi, e disciplinare le relative procedure;

che non appare irragionevole attribuire al tribunale, mediante un

procedimento diretto ad assicurare con le garanzie proprie della

giurisdizione la difesa dell'incolpato, la competenza ad applicare la

sanzione pecuniaria prevista nei confronti di chi, essendo tenuto a

denunciare la nascita all'ufficiale dello stato civile, non vi ha

provveduto entro dieci giorni dalla nascita stessa; si tratta,

difatti, di una competenza connessa a quella, propria dello stesso

tribunale, di dichiarare valido, con il procedimento di

rettificazione, l'atto di nascita formato in ritardo;

che la disciplina degli atti concernenti lo stato civile, i quali

ineriscono alla condizione della persona, e le sanzioni previste

hanno un carattere di specialità che può giustificare la

correlativa specialità della competenza attribuita al tribunale

civile per la cognizione, in forma giurisdizionale, di illeciti

amministrativi, tanto più che questi sono connessi con accertamenti,

quelli relativi alla rettificazione degli atti dello stato civile,

che hanno carattere giurisdizionale, determinando situazioni che non

sono comparabili con quelle indicate dalle ordinanze di rimessione

quale termine di raffronto, nelle quali l'autorità amministrativa

competente a ricevere il rapporto emana il provvedimento che ingiunge

il pagamento della somma dovuta per la violazione;

che, come più volte affermato dalla giurisprudenza

costituzionale, il principio di buon andamento della pubblica

amministrazione (art. 97 della Costituzione) può riferirsi

all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene

all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento

sotto l'aspetto amministrativo, ma non si estende all'esercizio della

funzione giurisdizionale ed all'attribuzione delle relative

competenze (cfr. sentenza n. 53 del 1998; ordinanza n. 11 del 1999;

ordinanze nn. 429 e 160 del 1998);

che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate

manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 196, secondo e

terzo comma, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 del regio decreto 9 luglio

1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), sollevate, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di

Udine con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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