Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, del decreto

legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza

locale, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, promossi con

ordinanze del 16 novembre e del 23 novembre 1986, emesse dal

Tribunale di Firenze, e con 14 ordinanze del 13 gennaio 1988, emesse

dal Tribunale di Pistoia, rispettivamente iscritte ai nn. 284, 296,

308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 e 321

del registro ordinanze 1988 e pubblicate nelle Gezzette Ufficiali

della Repubblica nn. 26, 27 e 28, prima serie speciale, dell'anno

1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanze del 16

novembre 1987 (R.O. n. 284/1988) e del 23 novembre 1986 (R.O. n.

296/1988), e il Tribunale di Pistoia, con ordinanze del 13 gennaio

1988 (R.O. nn. 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318,

319, 320 e 321, tutte del 1988), hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto

legge 31 agosto 1987, n. 359 (convertito nella legge 29 ottobre 1987,

n. 440), nella parte in cui prevede la riliquidazione della

indennità premio di servizio senza rivalutazione e senza interessi,

per violazione degli artt. 3 della Costituzione, verificandosi

disparità di trattamento tra lavoratori privati e lavoratori

pubblici in ordine alle indennità di fine rapporto, 36 e 38 della

Costituzione, venendo meno la esigenza di sostentamento soddisfatta

anche dalla indennità de qua avvenendo il pagamento con

considerevole ritardo e con moneta svilita;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il

Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la

declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione;

considerato che i sedici ricorsi, siccome prospettano la stessa

questione, vanno riuniti per l'evidente connessione e decisi con

unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 1060, depositata il 6 dicembre

1988, ha dichiarato non fondata la questione sollevata per quanto

riguarda la mancata previsione della rivalutazione delle somme

erogate a titolo di riliquidazione della indennità premio di

servizio e fondata invece per quanto riguarda il diniego della

corresponsione di interessi;

che, pertanto, la questione sollevata rispettivamente per il

primo profilo (mancata rivalutazione delle somme corrisposte a titolo

di riliquidazione della indennità de qua) va dichiarata

manifestamente infondata, mentre per l'altro profilo (quello del

diniego di interessi) va dichiarata inammissibile essendo la norma

censurata già espunta dall'ordinamento a seguito e per effetto della

avvenuta declaratoria di incostituzionalità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative dei giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23, comma quarto, del decreto legge 31

agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale),

convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui

non prevede la rivalutazione delle somme corrisposte per la

riliquidazione della indennità premio di servizio;

b) la manifesta inammissibilità della questione per la parte

in cui la norma censurata non prevede la corresponsione degli

interessi sulle dette somme perché già dichiarata

costituzionalmente illegittima nella stessa parte con la sentenza n.

1060 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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