Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1977 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10

giugno 1975 dal tribunale di Tolmezzo, nel procedimento penale a carico

di Fulvio Tuniz, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19

novembre 1975.

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1977 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il tribunale di Tolmezzo con ordinanza emessa il 10

giugno 1975 ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 304 quater del cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede l'obbligo del deposito di motivi d'impugnazione da parte del

p.m. avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal g.i., e non

attribuisce all'imputato facoltà di intervento e di difesa innanzi

alla Sezione istruttoria in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 199 del 1975 nel

dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 387 del cod.

proc. pen., ha esteso le garanzie di cui al precedente art. 372

all'impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento, così

eliminando la lamentata esclusione delle garanzie difensive;

che l'art. 304 quater, riguardante il deposito di atti nella fase

istruttoria, interpretato come norma diretta a precludere le garanzie

di difesa in questione, appare erroneamente richiamato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 304 quater del codice di procedura penale

sollevata dal tribunale di Tolmezzo, con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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