Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1972 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 283/1970

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R.

22 maggio 1970, n. 283 (concessione di amnistia e d'indulto),

promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1971 dal tribunale di Prato

nel procedimento penale a carico di Usai Pietro ed altri, iscritta al

n. 303 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Ritenuto che l'ordinanza citata in epigrafe ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 22 maggio 1970, n.

283, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione,

prospettando la disparità di trattamento che deriverebbe dal diverso

ambito di applicazione dell'amnistia prevista dalla norma denunciata,

rispetto a quello stabilito in via generale dall'art. 5 del medesimo

decreto, in relazione unicamente ad una diversità di motivi a

delinquere e non ad obbiettive situazioni di diseguaglianza tra i

cittadini.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata da questa Corte con sentenza 5 luglio 1971, n. 175, in

riferimento allo stesso articolo della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283

(concessione d'amnistia e d'indulto), sollevata, in riferimento

all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata

in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 175 del 5

luglio 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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