Corte costituzionale

Ordinanza n. 673/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge

25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri

ospedalieri di cui all'art. 82 r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, e

della Cassa nazionale di conguaglio di cui al d.l. 18 novembre 1967,

n. 1044, convertito nella l. 17 gennaio 1968, n. 4), e 31 del d.P.R.

20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità

sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1985

dal T.A.R. per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Frugoni

Pietro ed altri contro l'Università degli Studi di Padova ed altri,

iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13/I ss. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il T.A.R. del Veneto, con ordinanza del 29 novembre

1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., degli artt. 4 della legge 25

marzo 1971, n. 213, e 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella

parte in cui subordinano l'erogazione della prevista indennità in

favore dei docenti universitari esplicanti attività ospedaliera

(c.d. indennità De Maria) alla condizione della esistenza di una

differenza negativa tra il trattamento economico spettante al medico

universitario rispetto a quello goduto dal medico ospedaliero di pari

anzianità e qualifica;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il

Presidente del Consilgio dei ministri, il quale ha contestato la

fondatezza della impugnativa;

Considerato che a motivo della prospettata violazione dei precetti

costituzionali della eguaglianza e della giusta retribuzione, il

giudice a quo individua nella normativa denunciata, plurimi aspetti

discriminatori, sia sotto il profilo della irragionevole

parificazione del trattamento economico di prestazione di lavoro

diversa (quelle, rispettivamente, dei medici ospedalieri e dei

docenti universitari che esplichino anche attività assistenziale;

dei docenti universitari che svolgano e di quelli che non svolgano

attività ospedaliera), sia sotto il profilo della arbitraria

diversificazione di prestazioni di lavoro complessivamente eguali

(quelle, cioè, del medico docente universitario e del medico

ospedaliero cui sia conferito un qualsiasi incarico di docenza, per

il quale è separatamente e addizionalmente retribuito);

che, peraltro, (e contrariamente a quanto mostra di ritenere lo

stesso T.A.R. remittente) a tutti i (ripro) posti quesiti

sostanzialmente ha già dato risposta (escludendone la fondatezza) la

precedente sentenza di questa Corte n. 126 del 1981.

La quale ha, invero, tra l'altro, rilevato che:

a) non può parlarsi di disparità di trattamento con gli

ospedalieri che non siano docenti universitari e che percepiscono il

medesimo stipendio pure svolgendo solo attività assistenziale,

poiché per i professori, dei quali qui si tratta, l'attività

assistenziale si compenetra con quella didattico-scientifica;

b) non esiste possibilità di operare un confronto tra i

professori in parola e gli ospedalieri cui sia conferito un qualsiasi

incarico di insegnamento universitario, in quanto questi ultimi

svolgono in effetti due lavori separati e distinti e sono titolari di

due distinti rapporti di impiego;

E che il riconoscimento di una speciale indennità per il maggior

lavoro svolto dal docente esplicante anche attività di assistenza

soddisfa di per sé il precetto dell'art. 36 Cost., mentre la

determinazione dell'entità di tale emolumento rientra

nell'apprezzamento discrezionale del legislatore;

che, pertanto, - non essendo state addotte, né rinvenendosi,

ragioni per discostarsi da tali conclusioni - va dichiarata la

manifesta infondatezza di tutte le sollevate questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213

(Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui

all'art. 82 r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale

di conguaglio di cui al d.l. 18 novembre 1967, n. 1044, convertito

nella l. 17 gennaio 1968, n. 4), e 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.

761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali),

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal T.A.R. Veneto

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:673 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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