Corte costituzionale

Ordinanza n. 671/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo

comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle

pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni.

Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e

degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza),

promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1982 dalla Corte dei

Conti - Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da

Criscitelli Giovanna, iscritta al n. 736 del registro ordinanze 1983

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46

dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dl 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 28

settembre 1982 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, u.c., della

legge 29 aprile 1976 n. 177, nella parte in cui limita alle

cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della legge

medesima la riduzione a 15, rispetto al maggior periodo di 20 anni

stabilito dall'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, la

durata minima dell'effettivo servizio prestato per conseguire il

diritto al trattamento pensionistico, anche a fini di riversibilità;

che il giudice a quo, in considerazione che l'intento

legislativo in materia appare indirizzato ad equiparare i trattamenti

di pensione riservati ai dipendenti civili e militari dello Stato

nonché ai loro congiunti, sicché non potrebbe ravvisarsi

giustificato porre un limite alla più equa e più giusta

regolamentazione introdotta con la citata legge n. 177 del 1976,

escludendone l'operatività riguardo alle cessazioni dal servizio

anteriori alla sua entrata in vigore, ha ritenuto che la previsione

di detto limite determini disparità di trattamento fra quanti hanno

cessato il servizio rispettivamente prima o dopo l'entrata in vigore

della menzionata legge;

Considerato che la questione appare manifestamente infondata in

relazione al principio più volte affermato da questa Corte (v.

sentt. nn. 46/79, 349/85 e ord. n. 92/87), secondo il quale è

espressione della discrezionalità legislativa il progressivo

miglioramento dei trattamenti previdenziali, da attuare con

gradualità di passaggi;

che, conseguentemente, quando un'innovazione legislativa non è,

come nella specie, in sé irrazionale, la fissazione di un momento

temporale di decorrenza è inevitabile e al legislatore non può

essere precluso il potere di adeguare la disciplina giuridica agli

sviluppi della realtà socio-economica in cui questa è destinata a

calarsi (v. sent. n. 132/84);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 27, u.c., della legge 29 aprile 1976, n. 177

(Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle

retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del

personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti

di previdenza), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla

Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:671 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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