Corte costituzionale

Ordinanza n. 67/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/02/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 438/1994

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo,

quarto e quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438

(Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli

di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo

di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti),

promosso con ordinanza emessa il 29 luglio 1994 dal Pretore di

Cagliari, sezione distaccata di Decimomannu, nel procedimento penale

a carico di Pasquale Lavanga, iscritta al n. 616 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Pasquale Lavanga - imputato della contravvenzione prevista e punita

dall'art. 25 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 per aver gestito,

senza l'autorizzazione regionale, una discarica di rifiuti speciali

(anidrite e fanghi residuati dalla decantazione delle acque reflue) -

il Pretore di Cagliari, sezione distaccata di Decimomannu, con

ordinanza emessa il 29 luglio 1994 ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, terzo, quarto e quinto comma, del

decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438 (Disposizioni in materia di

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo

in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in

materia di smaltimento dei rifiuti);

che la norma denunciata comprende tra le esclusioni dal campo di

applicazione del decreto-legge i materiali quotati con precise

specifiche merceologiche in listini e mercuriali ufficiali istituiti

presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e formanti

oggetto di un elenco nazionale da approvare con decreto del Ministro

dell'ambiente;

che ad avviso del giudice rimettente l'art. 2, terzo, quarto e

quinto comma, del decreto-legge n. 438 del 1994 violerebbe il

principio costituzionale di eguaglianza, perché, rimettendo alla

scelta dell'autorità amministrativa l'inclusione o meno di un dato

materiale nel listino, condizionerebbe l'applicabilità della

normativa penale in tema di rifiuti con conseguenti disparità di

trattamento, dato che l'inserimento nell'elenco dei materiali quotati

potrebbe avvenire in un capoluogo di regione e non in un altro;

che inoltre la disposizione denunciata contrasterebbe con il

principio di riserva di legge in materia penale (art. 25 della

Costituzione);

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o comunque non fondata;

Considerato che il decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438 non è

stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla

sua pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata

conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210, serie

generale, dell'8 settembre 1994);

che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da

ultimo ordinanze n. 43 del 1995 e n. 426 e 322 del 1994), la

questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo, quarto e quinto

comma, del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438 (Disposizioni in

materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o

di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione,

nonché in materia di smaltimento dei rifiuti), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Pretore di

Cagliari, sezione distaccata di Decimomannu, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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