Corte costituzionale

Ordinanza n. 67/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della

legge 22 luglio 1966, n. 607 (norme in materia di enfiteusi e

prestazioni fondiarie) promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1978

dal Tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Stassano

Elisa e Trotta Sabato iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 dell'anno

1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che I) con ordinanza 13-14 luglio 1972 il Pretore di Eboli

aveva disposto, ai sensi dell'art. 3 l. 22 luglio 1966, n. 607,

l'affrancazione a favore di Trotta Sabato e a carico di Stassano Elisa

o Elisabetta del fondo rustico in contrada Cappellania, riportato in

catasto alla partita n. 33, 23, foglio 72, n. 102, che formava oggetto

di contratto di enfiteusi per scrittura privata 16 ottobre 1913

(registrata il 17 settembre 1918 al n. 31 Mod. II vol. 28 foglio 1922),

nell'art. 4 del quale era pattuito che "I signori Stassano concedono

pure al Trotta in perpetuo, oltre del terreno, due stanze esistenti nel

menzionato fabbricato, una per cucina e l'altra per letto dovendo esso

Trotta accomodarle a proprie spese", II) il Tribunale di Salerno -

sezione specializzata per le controversie agrarie, adito dalla

Stassano, rese sotto la data del 7 giugno 1978 sentenza non definitiva

con la quale dichiarò che "il contratto di enfiteusi in esame si

estende anche ai due vani di casa rurale" e, pertanto, dichiarò "non

manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale

degli artt. 1 e 5 della legge 22 luglio 1966, n. 607, in riferimento

agli artt. 3 e 42 Costituzione, provvedendo con ordinanza di pari

data", III) con ordinanza emessa il 7 giugno 1978 (notificata il 21

agosto e comunicata il 25 ottobre successivi; pubblicata nella G. U. n.

58 del 28 febbraio 1979 e iscritta al n. 681 R.O. 1978) dichiarò non

manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale

degli artt. 1 e 5 l. 22 luglio 1966, n. 607, nella parte in cui, nella

determinazione del capitale di affranco di fondi concessi in enfiteusi,

non si tiene conto del valore economico dei fabbricati costituenti

accessioni dei fondi stessi, in riferimento agli artt. 3 e 42 comma

terzo Cost. sul riflesso che IIIa) a norma degli artt. 1 e 5 l.

607/1966 la determinazione del capitale di affranco avviene sulla base

di una somma in ogni caso non superiore a quella corrispondente a

quindici volte il valore del fondo, a sua volta determinato

esclusivamente con riferimento al reddito dominicale del fondo stesso,

IIIb) alla determinazione del reddito dominicale, ai sensi del d.l. 4

aprile 1939, n. 589, conv. nella legge 29 luglio 1939, n. 576,

rivalutato con d.l. C.p.S. 12 maggio 1947, n. 356, non concorre il

valore della casa rurale insistente sul fondo, in quanto esente,

appunto come fabbricato rurale, da tributo diretto verso lo Stato,

IIIc) la previsione legislativa implicava violazione vuoi dell'art. 3

Cost. per porre sullo stesso piano dei fondi enfiteutici privi di

fabbricati rurali fondi di fabbricati rurali fornitine, vuoi dell'art.

42 comma terzo per ciò che la mancata corresponsione del prezzo di

affrancazione dei fabbricati rurali si convertirebbe in espropriazione

senza indennizzo di questi a favore dell'enfiteuta e a carico del

concedente, IV) avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita ed

ha invece spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei

ministri con atto depositato il 20 marzo 1979 l'Avvocatura generale

dello Stato argomentando per la declaratoria d'infondatezza della

proposta questione da ciò che IVa) il reddito complessivo di un

terreno coltivato consta della rendita fondiaria, dell'interesse dei

capitali investiti stabilmente nel terreno per accrescerne il valore e

del profitto del coltivatore, IVb) l'interesse dei capitali investiti e

quindi dei fabbricati rurali non forma oggetto di imposta sui

fabbricati e poi di IRPEF.

Considerato che questa Corte, con ord. 22 maggio 1969, n. 102

(preceduta dalla sent. 13 maggio 1957, n. 65), ha reputato compreso nel

reddito colpito dalla imposta terreni il reddito dei pertinenti

fabbricati né il giudice a quo ha esposto motivi atti ad indurre in

contrario avviso anche perché non va tenuta in non cale la dottrina

dominante nel campo tributario che conforta tale orientamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 5 l. 22 luglio 1966, n. 607 (norme in

materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie) sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 42 comma terzo Cost., nella parte in cui nella

determinazione del capitale di affranco di fondi concessi in enfiteusi

non si tiene conto del valore economico dei fabbricati costituenti

accessioni dei fondi stessi, con ordinanza 2 agosto 1978 del Tribunale

di Salerno, sezione specializzata per le controversie agrarie (n. 681

R.O. 1978).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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