Corte costituzionale

Ordinanza n. 66/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1975 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 31,

primo comma, 34, primo comma, e 38 del r.d.30 gennaio 1941, n. 12

(Ordinamento giudiziario), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 luglio 1973 dal pretore di Padova nel

procedimento penale a carico di Arslan Michele ed altri, iscritta al n.

134 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 139 del 29 maggio 1974;

2) ordinanza emessa il 9 febbraio 1974 dal pretore di Pozzuoli nel

procedimento penale a carico di De Simone Salvatore ed altro, iscritta

al n. 201 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974;

3) ordinanza emessa il 26 febbraio 1974 dal pretore di Pozzuoli nel

procedimento civile vertente tra Migliaresi Aldo e il Banco di Santo

Spirito, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;

4) ordinanza emessa il 3 ottobre 1974 dal pretore di Pozzuoli nel

procedimento penale a carico di Esposito Antonio, iscritta al n. 452

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1975 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i pretori di

Padova e di Pozzuoli hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 31, primo comma, 34, primo comma, e 38 del

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 107

della Costituzione.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 143 del 1973 ha già

dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 38

del r.d. menzionato e l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione,

delle questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 107

Cost., in ordine agli artt. 31 e 34 dello stesso r.d.;

che la motivazione contenuta nella sentenza n. 143 del 1973 si

riferisce anche all'ipotesi di pretura non costituita in sezioni; che

non sono stati avanzati argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 31, primo comma, 34, primo comma, e 38 del

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), proposte dalle

ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3,25, 101 e 107 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI- LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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