Corte costituzionale

Ordinanza n. 66/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/11/1960 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Capo

provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 25, promosso con ordinanza

4 febbraio 1960 della Corte di appello di Bologna emessa nel

procedimento civile vertente tra i signori Sergio, Raimondo, Franco,

Matteo e Mario Serena-Monghini e l'Amministrazione delle finanze dello

Stato, iscritta al n. 41 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 100 del 23 aprile 1960.

Ritenuto che con ordinanza del 4 febbraio 1960 pronunciata nel

procedimento civile vertente tra i signori Sergio, Raimondo, Franco,

Matteo e Mario Serena-Monghini e l'Amministrazione delle finanze dello

Stato, la Corte d'appello di Bologna ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale del decreto del Capo provvisorio dello

Stato 21 gennaio 1947, n. 25, "sotto il profilo della sua mancata

presentazione in termine al Parlamento per la sua ratifica";

che tale ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del

23 aprile 1960;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri e i signori

Serena-Monghini si sono costituiti in giudizio mediante deposito delle

deduzioni nella cancelleria della Corte, rispettivamente, il 31 marzo e

il 13 maggio 1960, concludendo l'Avvocatura dello Stato per la

dichiarazione di non fondatezza della sollevata questione e i signori

Serena-Monghini di illegittimità costituzionale del decreto impugnato;

Considerato che la Corte con sentenza n. 46 del 23 giugno 1960 ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del

decreto legislativo impugnato, in quanto l'art. 6 del decreto

legislativo 16 marzo 1946, n. 98, prescrive l'obbligo per il Governo di

presentare al Parlamento per la ratifica i decreti legislativi, da esso

emanati, entro l'anno dall'entrata in funzione delle nuove Camere, e

codesta presentazione al Parlamento è avvenuta entro il termine

stabilito;

che non sussistono ragioni per una diversa e contraria decisione

della questione riproposta alla Corte sotto l'identico profilo

esaminato nel giudizio di legittimità che ha dato luogo alla sentenza

ora citata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

del decreto del C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25, in riferimento agli

artt. 76 e 77 della Costituzione e ordina il rinvio degli atti alla

Corte d'appello di Bologna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1960.

GAETANO AZZARITI - GASPARE AMBROSINI

- MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI.

ECLI:IT:COST:1960:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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