Corte costituzionale

Ordinanza n. 659/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del

D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 ("Nuove disposizioni per la

disciplina dei prezzi"), promosso con ordinanza emessa il 20 aprile

1984 dal Pretore di Sestri Ponente nei procedimenti penali riuniti a

carico di Tosetti Enrico ed altri, iscritta al n. 1020 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 11- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale avente ad oggetto

l'accertamento del reato di cui all'art. 14 D.L.C.P.S. 15 settembre

1947 n. 896, che prevede sanzioni penali per l'inosservanza dei

prezzi imposti dal C.I.P., il Pretore di Sestri Ponente, con

ordinanza in data 20 aprile 1984, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della predetta norma incriminatrice, con

riferimento agli artt. 25, comma secondo e 41, terzo comma, Cost.;

che la disposizione impugnata - contenendo una norma penale in

bianco - viene censurata nella parte in cui affida il contenuto del

suo precetto ad un sistema normativo che lascia alla completa

discrezionalità dell'amministrazione la scelta dei beni da

sottoporre a calmiere, la determinazione del prezzo e la stessa

competenza all'emanazione dei provvedimenti, (di volta in volta

ripartita fra Comitato interministeriale prezzi, Comitati provinciali

e Comitato interministeriale per la programmazione economica)

ponendosi così in contrasto con il principio della riserva di legge

in materia penale e della stessa legalità della pena di cui all'art.

25 secondo comma, Cost.;

che un ulteriore motivo di illegittimità costituzionale viene

ravvisato nella circostanza che l'attuale sistema di controllo dei

prezzi, non prevedendo lo strumento legislativo per un efficace

rilevamento dei costi e la conseguente fissazione dei prezzi da

imporre, violerebbe la riserva di legge prevista dall'art. 41, terzo

comma, Cost. in materia di programmi e controlli opportuni per

indirizzare e coordinare a fini sociali l'attività economica

privata;

che non si sono costituite le parti, mentre ha spiegato

intervento l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la

questione venga dichiarata infondata;

Considerato che, in relazione al primo profilo di illegittimità

costituzionale, con cui si lamenta la mancata prefissione di criteri

per l'esercizio del potere discrezionale del C.I.P., questa Corte,

con la sentenza n. 103 del 1957, ha già rilevato che il potere di

tale comitato e dei comitati provinciali prezzi "lungi dall'essere

illimitato sì da sconfinare in una valutazione di fattori riservata

al legislatore... è collegato a elementi di natura tecnica che ne

circoscrivono l'ambito", consistenti nella qualità tecnica degli

organi consultivi e deliberativi preposti alla disciplina dei prezzi

(art. 2 d.l.l. 19 ottobre 1944 n. 347 e artt. 2 e 5 d.l.l. n. 363 del

1946), nella possibilità di avvalersi di un servizio ispettivo (art.

13 d.l. n. 896 del 1947) e di esperti (art. 3 d.l.l. n. 347 del

1944), nonché nel fatto che alla fissazione dei prezzi si perviene

sulla scorta dei dati elaborati dall'Istituto Centrale di Statistica

(art. 8 d.l.l. n. 347 del 1944), dopo un'istruttoria per accertare i

costi di produzione, le condizioni del mercato e i fattori che

comunque possono operare sulla determinazione dei prezzi (art. 2

d.l.l. n. 363 del 1946);

che tali concetti sono stati ribaditi da questa Corte nella

pronuncia n. 79 del 1984 nella quale si è espressamente osservato

che nel corso dell'istruttoria amministrativa "l'accertamento del

costo delle merci viene compiuto da apposite commissioni, di cui

fanno parte le stesse categorie interessate, non in maniera simbolica

ma con precisi poteri consultivi e deliberanti, tanto che le

deliberazioni adottate dai comitati prezzi, essendo ancorate a

precisi elementi tecnici, non sono sfornite di garanzie

giurisdizionali, potendosi ricorrere contro di esse davanti al

giudice amministrativo" e che "anche in sede ordinaria il giudice

penale, chiamato ad applicare le norme impugnate, non incontra alcun

ostacolo al pieno esercizio del suo potere di controllo

giurisdizionale di legittimità sui provvedimenti, la cui violazione

viene contestata all'imputato";

che, anche in relazione alla scelta del bene da sottoporre a

calmiere e all'individuzione dell'organo competente all'emanazione

del provvedimento, il sistema non appare privo di criteri idonei a

delimitare l'esercizio del potere amministrativo dovendosi, nel primo

caso, far riferimento alla potestà di indirizzo - peraltro

"insuscettibile di preventiva regolamentazione" in quanto collegata

"alle non prevedibili contingenze della mutevole situazione

economica" (sent. n. 103 del 1957) - che, nell'individuazione dei

settori di intervento è attribuita al C.I.P.E. e, nel secondo, alle

norme contenute nei dd.ll.lgt. nn. 347 del 1944 e 363 del 1946, nel

D.L.C.P.S. n. 896 del 1947, e nell'art. 52 del d.P.R. n. 616 del

1977, che ripartiscono a livello centrale e locale la competenza tra

C.I.P. e Comitati provinciali;

che, pertanto, risultando sufficientemente determinati i

presupposti, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti

dell'autorità amministrativa alla cui trasgressione è collegata la

sanzione penale, il principio di legalità della pena deve ritenersi

osservato e la questione appare dunque manifestamente infondata;

che ad identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione

al secondo profilo di illegittimità concernente la pretesa

violazione dell'art. 41, terzo comma, Cost., in quanto, come questa

Corte ha già avuto modo di affermare, "dalla legislazione sulla

disciplina dei prezzi esula... ogni intento di attribuire ai

Comitati-prezzi funzioni di carattere dirigistico considerate dal

detto comma terzo" dell'art. 41 Cost. (sent. n. 103 del 1957);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14 D.L.C.P.S. 15 settembre 1947 n. 896,

sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 41, terzo

comma, Cost., dal Pretore di Sestri Ponente con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:659 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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