Corte costituzionale

Ordinanza n. 65/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/02/1995 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 6, commi 5, 6 e 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n.

463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il

contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori

della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),

convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11,

comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 577 (recte n. 537)

(Interventi correttivi di finanza pubblica), promosso con ordinanza

emessa il 18 marzo 1994 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento

civile vertente tra l'I.N.P.S. e Bordignon Maria iscritta al n. 556

del registro ordinanza 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1994 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un procedimento di appello promosso

dall'I.N.P.S. avverso la sentenza di primo grado che aveva

riconosciuto a Maria Bordignon, titolare di pensione diretta ridotta

all'importo a calcolo e di pensione di riversibilità integrata al

minimo fino al 31 dicembre 1984, il diritto alla riliquidazione della

prima pensione con integrazione al minimo nell'importo cristallizzato

alla data del 30 settembre 1983, il Tribunale di Vicenza, con

ordinanza del 18 marzo 1994, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi 5, 6 e 7,

del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11

novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24

dicembre 1993, n. 537;

che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata

viola gli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. perché "l'importo del

trattamento non più integrabile dopo l'entrata in vigore del d.-l.

n. 463 del 1983 rappresentava il minimo indispensabile per garantire

ai lavoratori mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita", non

potendosi addurre a giustificazione della riduzione del trattamento

pensionistico al di sotto di tale livello "esigenze economiche o

finanziarie di enti pubblici", col che il principio di ragionevolezza

"verrebbe fatto riposare non già sull'impero della ragione, bensì

sulla ragione dell'impero";

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993, è già stata

decisa da questa Corte, nel senso della parziale fondatezza, con

sentenza n. 240 del 1994, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,

anche con riguardo al combinato disposto del citato art. 11, comma

22, e dell'art. 6, commi 5, 6 e 7 del d.-l. n. 463 del 1983;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi

5, 6 e 7, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge

11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24

dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) -

già dichiarato pro parte costituzionalmente illegittimo con sentenza

n. 240 del 1994 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38,

secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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