Corte costituzionale

Ordinanza n. 65/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto

comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del

decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo

contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato;

estensione agli altri Corpi di Polizia nonché concessione di

miglioramenti economici al personale militare escluso dalla

contrattazione), e dell'art. 5 del decreto legge 28 agosto 1987, n.

356 (Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione

della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 27

ottobre 1987, n. 436, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio

1988 dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna -

Sezione di Parma - sui ricorsi riuniti proposti da Abis Paolo ed

altri e Ferraro Gaetano ed altri, iscritta al n. 272 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia

Romagna - Sez. di Parma -, con ordinanza emessa il 22 febbraio 1988

(R.O. n. 272/88), nel procedimento promosso da Abis Paolo ed altri

agenti di custodia contro il Ministero di Grazia e Giustizia, diretto

ad ottenere, dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 69 del 1984, il

pagamento del lavoro straordinario nella misura di lire 6.112 orarie

così come corrisposto agli agenti di Polizia, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34,

nella parte in cui non include tra i beneficiari dei miglioramenti

economici apportati e propriamente per quanto riguarda il compenso

per lavoro straordinario, anche gli agenti di custodia, nonostante il

principio sancito dall'art. 43, sedicesimo comma, della legge n. 121

del 1981, dell'estensione automatica di tutti i benefici economici

concessi al personale della Polizia di Stato e quella degli altri

Corpi di Polizia;

b) dell'art. 5 del decreto legge 28 agosto 1987, n. 356,

convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1987, n. 436,

che ha operato la detta estensione in favore degli agenti di custodia

ma solo a far tempo dal 1° gennaio 1987;

che, secondo il giudice remittente, sarebbero stati violati gli

artt. 3 e 36 della Costituzione per la disparità di trattamento che

si verifica tra appartenenti ai Corpi di Polizia in ordine ad un

elemento della retribuzione che, quindi, risulterebbe inadeguata e

non proporzionata alla quantità e qualità di lavoro, nonostante

l'affermata equivalenza, sotto l'aspetto della natura delle funzioni

svolte e della qualità del lavoro;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del

Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilità o quanto

meno per l'infondatezza della questione;

Considerato che rientra nella sfera della discrezionalità del

legislatore, da esercitarsi anche secondo valutazioni economiche e di

bilancio, la determinazione degli elementi accessori della

retribuzione quale è il compenso per lavoro straordinario (sentenza

n. 1019 del 1988);

che le scelte operate dal legislatore non sono irragionevoli in

presenza di appartenenti a Corpi che, pur svolgendo funzioni di

polizia, hanno diversità di impiego e di lavoro di istituto;

che la parificazione dei trattamenti economici può essere

effettuata con gradualità non solo in considerazione della

peculiarità delle funzioni affidate ai vari dipendenti e delle

professionalità richieste ma soprattutto in relazione alla

situazione di bilancio;

che essa, quindi, inizialmente limitata alla retribuzione ed

alle indennità pensionabili, razionalmente è stata estesa anche al

compenso per lavoro straordinario (art. 43, sedicesimo comma, legge

n. 121/1981) che, introdotto per gli agenti di custodia, ha

continuato ad avere una propria e peculiare disciplina (art. 11,

legge 4 agosto 1971, n. 607);

che, secondo l'ius receptum, decisioni additive come quella

richiesta, sono consentite solo quando la soluzione adeguatrice non

debba essere frutto, come nel caso, di una valutazione discrezionale,

ma consegua necessariamente al giudizio di costituzionalità, sicché

la Corte debba procedere ad una estensione logicamente necessitata

(sentenza n. 80 del 1987);

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 20

marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente

della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale

relativo al personale della Polizia di Stato; estensione agli altri

Corpi di Polizia nonché concessione di miglioramenti economici al

personale militare escluso dalla contrattazione), e dell'art. 5 del

decreto legge 28 agosto 1987, n. 356 (Provvedimenti urgenti per il

personale dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con

modificazioni, nella legge 27 ottobre 1987, n. 436, in riferimento

agli artt. 3 e 36 Cost., sollevata dal T.A.R. dell'Emilia Romagna -

Sezione di Parma - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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