Corte costituzionale

Ordinanza n. 63/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/03/1985 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della

legge 22 ottobre 1973, n. 672 (Modifiche alla disciplina del Fondo di

previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia),

promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1978 dal Pretore di Vicenza

sul ricorso proposto da Scorzato Gino contro l'INPS, iscritta al n. 430

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 334 dell'anno 1978.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Pretore di Vicenza, con ordinanza del 12 aprile

1978, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 14 della legge 22 ottobre 1973, n.

672 (Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale

addetto ai pubblici servizi di telefonia), "nella parte in cui,

subordinando l'esercizio della facoltà di riscatto dei periodi di

servizio militare alla iscrizione in atto al fondo di previdenza per il

personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ed escludendo tale

facoltà per i pensionati del medesimo fondo, pone in essere una

disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche in

dipendenza di un dato meramente temporale ed estrinseco";

e che nel presente giudizio si è costituito l'Istituto Nazionale

della Previdenza Sociale;

considerato che l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna

motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione né

contiene il minimo riferimento al caso di specie, eludendo in tal modo

il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa

obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione

termini e motivi della questione (v., da ultimo, sentenze n. 9 e n. 6

del 1985).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 22 ottobre 1973,

n. 672, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Pretore di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari