Corte costituzionale

Ordinanza n. 63/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/12/1958 · relatore Gaspare Ambrosini

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

della Regione Trentino-Alto Adige 26 aprile 1956, n. 6, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza 21 maggio 1957 del Pretore di Cavalese, in qualità di

giudice tavolare, emessa nel procedimento promosso dall'Istituto di

credito fondiario della Regione Tridentina, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 161, del 28 giugno 1957 e nel Bollettino

Regionale, n. 25, del 18 giugno 1957 ed iscritta al n. 61 del Registro

ordinanze 1957;

2) ordinanza 21 maggio 1957 del Pretore di Cavalese, in qualità di

giudice tavolare, emessa nel procedimento promosso dall'Istituto di

credito fondiario della Regione Tridentina, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 161, del 28 giugno 1957 e nel Bollettino

Regionale, n. 25, del 18 giugno 1957 ed iscritta al n. 62 del Registro

ordinanze 1957;

3) ordinanza 25 maggio 1957 del Pretore di Cavalese, in qualità di

giudice tavolare, emessa nel procedimento promosso dall'Istituto di

credito fondiario della Regione Tridentina, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 161, del 28 giugno 1957 e nel Bollettino

Regionale, n. 26, del 25 giugno 1957 ed iscritta al n. 64 del Registro

ordinanze 1957;

4) ordinanza 30 luglio 1957 del Pretore di Cavalese, in qualità di

giudice tavolare, emessa nel procedimento promosso dall'Istituto di

credito fondiario della Regione Tridentina, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 223, del 7 settembre 1957 e nel

Bollettino Regionale, n. 37, del 10 settembre 1957 ed iscritta al n. 81

del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che con le quattro ordinanze sopra elencate è stata

rimessa alla Corte costituzionale la decisione della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione

Trentino-Alto Adige 26 aprile 1956, n. 6, contenente "nuove provvidenze

a favore dell'industria alberghiera", in riferimento all'art. 42 della

Costituzione, messo in relazione con l'art. 117 della stessa

Costituzione e con l'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige;

Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte,

la quale con sentenza n. 24 del 27 febbraio 1958, di cui è stata data

notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 66, del 15 marzo

1958 e nel Bollettino Regionale, n. 11, del 18 marzo 1958, ha

dichiarato che non v'è contrasto tra l'art. 8 della legge della

Regione Trentino-Alto Adige 26 aprile 1956, n. 6, e le invocate

disposizioni della Costituzione e dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige;

che, non sussistendo alcuna ragione in contrario, tale pronuncia va

confermata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale proposta con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina

la restituzione degli atti al Pretore di Cavalese in qualità di

giudice tavolare.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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