Corte costituzionale

Ordinanza n. 627/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

23 dicembre 1975, n. 698 e successive modificazioni ("Scioglimento e

trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione

della maternità e dell'infanzia"), promosso con ordinanza emessa il

24 ottobre 1985 dal Tribunale di Brescia, iscritta al n. 175 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 30, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 24

ottobre 1985, ha sollevato, nel corso del procedimento civile

vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Alloiso Marisa ed altri, in riferimento

agli artt. 3 e 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 della legge 29 dicembre 1975, n. 698 ("Scioglimento e

trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la protezione

della maternità e dell'infanzia") in quanto dispone nell'ultimo

comma che l'importo dell'indennità di anzianità maturata dal

personale del soppresso ente pubblico ONMI non sia corrisposta al

lavoratore, ma sia versata all'Ufficio liquidatore del soppresso

Ente, e che al personale, trasferito agli enti pubblici riceventi,

venga, conclusivamente, corrisposto, al momento della cessazione del

rapporto con l'ente pubblico ricevente, il trattamento di fine

servizio, nella misura complessiva corrispondente all'indennità

maturata secondo il regolamento dell'ONMI e all'indennità spettante

per la continuazione del rapporto di impiego presso l'ente pubblico

ricevente;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

della norma denunciata con riferimento ai parametri costituzionali

invocati, nell'assunto che essa creerebbe una ingiustificata

diversità di trattamento tra situazioni uguali là dove prevede una

ritardata corresponsione della indennità a chi prosegua nel rapporto

di lavoro, escludendo altresì la possibilità di operare la

liquidazione con riferimento all'ultima retribuzione precedente alla

cessazione del servizio e conducendo infine ad una tardiva

insufficiente retribuzione dell'attività prestata presso l'ONMI;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero

infondata;

considerato che in relazione alla dedotta eccezione di

inammissibilità appare sufficiente la motivazione sulla rilevanza

contenuta nella ordinanza di rinvio;

che questa Corte con sentenza n. 280 del 1984 ha ritenuto, in

riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 42 della Costituzione, e per i

medesimi profili ora denunciati non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 23

dicembre 1975, n. 698, modificato dall'art. 5 della legge 1° agosto

1977, n. 563;

che l'ordinanza di rimessione, anche se successiva alla

menzionata sentenza, né si fa carico di detta pronuncia né comunque

contiene argomenti tali da poter indurre la Corte a modificare la

propria precedente giurisprudenza, anche perché nessun cenno essa

contiene in ordine agli elementi di fatto che potrebbero far

diversificare la questione da quella che formò oggetto della

precedente richiamata sentenza di questa Corte;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698

("Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale

per la protezione della maternità e dell'infanzia") sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Tribunale di Brescia (reg.

ord. n. 175 del 1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:627 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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