Corte costituzionale

Ordinanza n. 626/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge

4 agosto 1965, n. 1103 ("Regolamentazione giuridica dell'esercizio

dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica"),

promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1982 dal Pretore di

Genova, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1982;

Visto l'atto di costituzione di Mongiardino Emilio;

Udito nella Camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Genova, con ordinanza emessa il 14

gennaio 1982, nel corso del procedimento penale a carico di Ricci

Renato ed altri, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 18

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 ("Regolamentazione giuridica

dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di

radiologia medica"), nella parte in cui subordina, anche per i

tecnici di radiologia dipendenti da pubbliche amministrazioni,

l'effettivo esercizio dell'arte ausiliaria nelle strutture pubbliche

all'iscrizione nell'apposito albo provinciale di cui all'art. 14

della stessa legge n. 1103 del 1965;

che, ad avviso del giudice a quo, violerebbe l'art. 3 Cost.

perché la particolare delicatezza dei compiti affidati ai tecnici di

radiologia non giustificherebbe il trattamento differenziato di tali

tecnici rispetto ad altre categorie di sanitari, per i quali

l'iscrizione è obbligatoria solo quando esercitino attività

privata, in quanto il potere di vigilanza su di essi è già

esercitato dalla pubblica amministrazione da cui dipendono;

che il Pretore di Genova rileva, altresì, che l'iscrizione

obbligatoria all'albo dei tecnici di radiologia non appare posta a

tutela di fini pubblici tali da legittimare la limitazione del

diritto costituzionale di non associarsi, in quanto l'accertamento

della sussistenza dei titoli e requisiti e l'esercizio del potere

disciplinare già competono all'amministrazione pubblica da cui i

tecnici dipendono;

che si è costituito in giudizio Mongiardino Emilio, presidente

del collegio dei tecnici di radiologia medica di Genova, chiedendo

che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che la medesima questione, è stata dichiarata non

fondata da questa Corte con la sentenza n. 120 del 1973, che ha

disatteso entrambi i profili ora nuovamente denunciati e cioè sia

quello relativo alla asserita violazione del principio di uguaglianza

che quello relativo all'asserita violazione del principio di libertà

di associazione;

che nell'ordinanza di rimessione non viene addotto alcun nuovo

argomento tale da poter indurre questa Corte a modificare la

precedente giurisprudenza limitandosi il giudice a quo a ripetere gli

argomenti, già puntualmente disattesi in ogni loro aspetto;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103

("Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria

sanitaria di tecnico di radiologia medica"), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 18 Cost., dal Pretore di Genova (reg. ord.

n. 326 del 1982).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:626 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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