Corte costituzionale

Ordinanza n. 62/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/03/1984 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 15legge 474/1957

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della

legge 2 luglio 1957, n. 474 (Disposizioni per la prevenzione e la

repressione delle frodi nel settore degli olii minerali), promosso con

ordinanza emessa il 5 giugno 1981 dal Tribunale di Trani nel

procedimento penale a carico di Di Molfetta Pantaleo ed altri iscritta

al n. 902 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 142 del 1983;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con ordinanza emessa nel procedimento penale a carico

di Di Molfetta Pantaleo ed altri il 5 giugno 1981 (comunicata il

successivo 26 e notificata il 17 novembre 1982; pubblicata nella G. U.

n. 142 del 25 maggio 1983 e iscritta al n. 902 R.O. 1982) e pervenuta

alla Corte il 7 dicembre 1982, il Tribunale di Trani ha giudicato

rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3

Cost. la questione di legittimità dell'art. 15 l. 2 luglio 1957 n. 474

di conversione con modificazioni del D.L. 5 maggio 1957 n. 271

(concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle

frodi nel settore degli olii minerali), per il quale chiunque trasporta

o fa trasportare olii minerali combustibili o carburanti, anche

denaturati, o lubrificanti, senza certificato di provenienza, nei casi

in cui questo sia prescritto, o con certificato scaduto, falso o

alterato, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta

evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non

inferiore al doppio né superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma

non inferiore in ogni caso a due milioni; che avanti la Corte nessuna

delle parti si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Considerato che con sent. 30/1979 la Corte aveva dichiarato non

fondata la questione di illegittimità della disposizione impugnata,

proposta da altri giudici in riferimento all'art. 3 Cost., né il

Tribunale di Trani, il quale non si è fatto carico del precedente

della Corte, ha formulato argomenti nuovi che ne inducano al riesame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione d'illegittimità

dell'art. 15 l. 2 luglio 1957 n. 474 di conversione con modificazioni

del D.L. 5 maggio 1957 n. 271 (concernente disposizioni per la

prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli orli

minerali), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 5

giugno 1981 del Tribunale di Trani, già giudicata infondata con sent.

30/1979.

così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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