Corte costituzionale

Ordinanza n. 62/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/06/1962 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.P.R.

26 aprile 1957, n. 818, in riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:

1) 15 marzo 1961 del Tribunale di Novara nel procedimento civile

tra Pavan Antonietta e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,

iscritta al n. 73 del Registro ordinanze 1961, e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 24 giugno 1961;

2) 6 aprile 1961 del Tribunale di Udine nel procedimento civile tra

Zenarola Umberto e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,

iscritta al n. 79 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;

3) 28 giugno 1961 del Tribunale di Brescia nei procedimenti civili

tra Pasini Vittorio, Sbardolini Caterina, Soldi Pierina, Barbieri

Luigina e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritte ai

numeri 167, 168, 169 e 170 del Registro ordinanze 1961 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961;

4) 14 settembre 1961 del Tribunale di Campobasso nel procedimento

civile tra Silvaggio Maria Michela e l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, iscritta al n. 177 del Registro ordinanze 1961 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18

novembre 1961;

5) 2 maggio 1961 del Tribunale di Sassari nei procedimenti civili

riuniti tra Ortu Franceschino, Bini Aurelio, Devinu Salvatore, Fiori

Giovanni, Fiori Carmine, Imperio Giovanni Maria, Mariano Vittorio e

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 185 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961.

Ritenuto che con le deduzioni, depositate in cancelleria il 14 agosto

1961, si è costituita la parte Zenarola; con le deduzioni, depositate

il 27 novembre 1961, le parti Pasini, Sbardolini, Soldi e Barbieri; e

che le parti Pavan Antonietta, Silvaggio Maria Michela, Ortu

Franceschino, Bini Aurelio, Devinu Salvatore, Fiori Giovanni, Fiori

Carmine, Imperio Giovanni Maria e Mariano Vittorio non si sono

costituite;

che si è anche costituito l'Istituto nazionale della previdenza

sociale con le deduzioni depositate il 10 luglio 1961 nei confronti

della parte Pavan; il 14 agosto 1961 nei confronti della parte

Zenarola; il 7 dicembre 1961 nei confronti delle parti Pasini,

Sbardolini, Soldi e Barbieri; il 4 gennaio 1962 nei confronti delle

parti Ortu, Bini, Devinu, Fiori Giovanni, Fiori Carmine, Imperio e

Mariano;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con le

deduzioni depositate il 24 maggio 1961 nei confronti della parte

Zenarola; il 29 agosto 1961 nei confronti delle parti Pasini,

Sbardolini, Soldi e Barbieri; il 21 giugno 1961 nei confronti delle

parti Ortu, Bini, Devinu, Fiori Giovanni, Fiori Carmine, Imperio e

Mariano:

Considerato che con la ordinanza 15 marzo 1961 del Tribunale di Novara

e stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 9

del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento all'art. 77 della

Costituzione, perché il suo contenuto esorbita dall'ambito della

delegazione conferita al Governo dall'art. 37 della legge 4 aprile

1952, n. 218;

che la stessa questione di legittimità costituzionale è stata

promossa con l'ordinanza 6 aprile 1961 del Tribunale di Udine, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione; e con le ordinanze 28

giugno 1961 del Tribunale di Brescia, 14 settembre 1961 del Tribunale

di Campobasso, 2 maggio 1961 del Tribunale di Sassari, in riferimento

agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

che questa Corte, con la sentenza n. 38 del 12 aprile 1962, ha

dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 9 del

D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 legge 4 aprile

1952, n. 218. e con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha

cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.) e non può avere

applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza

stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale come in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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