Corte costituzionale

Ordinanza n. 61/1976

Altra decisione · depositata il 25/03/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 17

luglio 1942, n. 907 e succesive modifiche contenute nella legge 3

gennaio 1951, n. 27, relative al monopolio di Stato sui tabacchi,

promossi con ordinanze emesse:

1) dal tribunale di Crema il 31 ottobre 1973, dalla Corte d'appello

di Roma il 22 maggio, 2 luglio e 12 luglio 1973, dal tribunale

dell'Aquila il 12 marzo 1974, dal tribunale di Cremona il 16 ottobre

1973, dal tribunale di Brescia il 16 gennaio 1974, dal tribunale di

Bolzano il 27 giugno 1974, dal tribunale di Varese il 10 giugno 1974,

dal tribunale di Udine il 17 maggio 1974, dal giudice istruttore del

tribunale di Milano l'8 febbraio 1974, dal tribunale di Roma il 12

febbraio 1974 e dalla Corte d'appello di Catanzaro il 15 maggio 1974,

iscritte ai nn. 23, 105, 106, 110, 228, 238, 303, 350, 368, 400, 404,

430 e 436 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 69, 119, 126, 167, 263, 284, 289, 309,

296, 324, e 317 dell'anno 1974;

2) dal tribunale di Palmi il 18 gennaio, il 1 e il 6 marzo 1974,

iscritte ai nn. 538, 539 e 540 del registro ordinanze 1974 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 dell'anno 1975;

3) dalla Corte suprema di cassazione - sezione III penale il 21

febbraio 1974, dalla Corte d'appello di Catanzaro l'8 novembre 1974,

dal tribunale di Roma il 7 novembre 1974, dalla Corte d'appello di

Firenze il 18 novembre 1974 e il 27 gennaio 1975, dal tribunale di

Sondrio il 28 gennaio 1975, dal tribunale di Bologna il 10 febbraio

1975, dal tribunale di Montepulciano il 27 novembre 1974, e dalla Corte

d'appello di Venezia il 31 ottobre, 7 e 18 novembre, 2, 5, 16 e 19

dicembre 1974, 9 e 16 gennaio 1975, iscritte ai nn. 14, 70, 72, 101,

130, 137, e da 145 a 157 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 55, 88, 120 e 159 dell'anno

1975;

4) dalla Corte suprema di cassazione - sezione III penale - il 22

novembre 1974, dal tribunale di Firenze il 10 dicembre 1974, dalla

Corte d'appello di Catanzaro il 24 gennaio 1975 e il 12 dicembre 1974,

e dal tribunale di Forlì il 6 dicembre 1974, 21 gennaio, 28 febbraio e

17 gennaio 1975, iscritte ai nn. 171, 172, 197, 209, 244, 245, 246 e

264 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 166, 181, 188 e 202 dell'anno 1975;

5) dal tribunale di Ravenna il 26 maggio 1975, dal tribunale di

Milano l'11 febbraio 1975, dal tribunale di Torino il 23 maggio 1975,

dalla Corte d'appello di Catanzaro il 23 e 25 maggio 1975, dal

tribunale di Bologna il 28 maggio 1975, dal tribunale di Forlì il 13

dicembre 1974 e dal tribunale di Voghera il 21 aprile 1975, iscritte ai

nn. 305, 306, 317, 318, 324, 325, 332, 333 e 355 del registro ordinanze

1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 235,

242 e 249 dell'anno 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata

sollevata in riferimento agli artt. 32, comma primo, 41 e 43 della

Costituzione la questione di legittimità costituzionale della legge 17

luglio 1942, n. 907, ovvero di alcuni articoli di detta legge e

precisamente degli artt. 45 e seguenti, o 45 e seguenti in relazione al

66, o 45, 66 n. 5 e 73, o 45, 46, 47, 57 e 66 n. 5, o 43 e 103, o 66 n.

5, 75 e 80; e delle successive modifiche e cioè della legge 3 gennaio

1951, n. 27 o di alcuni articoli di detta legge e precisamente degli

artt. 1, 4 e 12;

che, nei giudizi in cui ha spiegato intervento, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha eccepito l'inammissibilità della questione

per difetto di rilevanza, sotto vari profili e per diverse ragioni; e

che, nella memoria ha altresì ricordato: che con l'art. 7, comma

primo, della legge 10 dicembre 1975, n. 724, recante "disposizioni

sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi

lavorati e modificazione delle norme sul contrabbando di tabacchi

esteri", è stato modificato il testo dell'art. 341 del d.P.R. 23

gennaio 1973, n. 43 ("approvazione del testo unico delle disposizioni

legislative in materia doganale") nel senso che "ai fatti di

contrabbando che abbiano per oggetto tabacchi di provenienza estera si

applicano esclusivamente le disposizioni di questo titolo" e cioè

quelle relative alle violazioni doganali; e che con il secondo comma

dello stesso art. 7 si è stabilito che "in deroga alla norma dell'art.

20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del presente

articolo - e cioè quelle di cui al ricordato primo comma - si

applicano, se più favorevoli, anche ai fatti commessi anteriormente

all'entrata in vigore della presente legge, salvo che sia stata

pronunciata sentenza irrevocabile"; e da ciò ha dedotto che, ove mai

sia esistita, la rilevanza della questione sarebbe venuta meno, dato

che agli imputati nei processi a quibus, se riconosciuti colpevoli,

sarebbero divenute applicabili le pene previste dalla legge doganale e

non quelle, più gravi, già previste dalla legge n. 27 del 1951;

che i giudizi, avendo ad oggetto la detta questione, possono essere

riuniti.

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n.

724 del 1975 ed in forza del citato art. 7 di detta legge, per tutti i

giudizi come sopra promossi si appalesa necessario che i relativi

giudici accertino se sussista tuttora la rilevanza della ripetuta

questione e nei termini in cui ciascuno di essi l'ha sollevata;

che, conseguentemente, occorre disporre la restituzione degli atti

ai predetti giudici.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe

vengano restituiti ai tribunali di Crema, de l'Aquila, di Cremona, di

Brescia, di Bolzano, di Varese, di Udine, di Palmi, di Roma, di

Sondrio, di Bologna, di Montepulciano, di Firenze, di Catanzaro, di

Forlì, di Ravenna, di Milano, di Torino e di Voghera, alle Corti

d'appello di Roma, di Catanzaro, di Firenze, di Venezia e alla Corte

suprema di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari