Corte costituzionale

Ordinanza n. 608/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 17d.P.R. 1035/1972

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R.

30 dicembre 1972, n. 1035 ("Norme per l'assegnazione e la revoca

nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"), promosso con

ordinanza emessa il 17 marzo 1977 dal Tribunale di Grosseto, iscritta

al n. 1198 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 59- bis dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di

Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 - nella parte in cui

non prevede anche per l'ipotesi di revoca dell'assegnazione da parte

del Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari, la facoltà

dell'assegnatario di ricorrere al giudice ordinario - sotto il

profilo della violazione dell'art. 3 Cost., per la differenza di

trattamento così prevista rispetto all'analoga ipotesi di decadenza

dall'assegnazione ai sensi dell'art. 11, terzo comma, dello stesso

d.P.R.;

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata

con sentenza 1° agosto 1979, n. 100;

che non sono state prospettate ragioni che possano indurre ad

una diversa decisione;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo, n. 87 e 9 delle Norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035

("Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione

e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica"), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe

in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:608 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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