Corte costituzionale

Ordinanza n. 606/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 46legge 312/1980

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, primo e

terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto

retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"),

in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 4, primo comma, della

stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1987 dal

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - Sezione di

Parma, sul ricorso proposto da Sermenghi Emilio ed altri contro il

Provveditorato agli studi di Parma ed altri, iscritta al n. 713 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51, prima Serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avverso i provvedimenti

d'inquadramento del personale di segreteria delle scuole primarie e

secondarie nella quinta qualifica funzionale (ovvero nella sesta per

coloro che avevano maturato il massimo dell'anzianità), il Tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con

ordinanza del 24 luglio 1987 ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 46, commi primo e terzo, in riferimento all'art. 3, secondo

comma, e 4, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 ("Nuovo

assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello

Stato"), nella parte in cui tale disposizione colloca il predetto

personale della carriera di concetto nella quinta anziché nella

sesta qualifica funzionale (ovvero nella sesta anziché nella settima

per i c.d. "apicali");

che, in particolare, il giudice a quo prospetta un vulnus del

principio d'eguaglianza in quanto la norma impugnata avrebbe

determinato una ingiustificata dequalificazione giuridica ed

economica dei segretari della scuola (ora "coordinatori

amministrativi") rispetto al personale di concetto che svolge

analoghe funzioni nell'Amministrazione statale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

venga dichiarata infondata;

Considerato che l'inquadramento nelle qualifiche funzionali per il

personale della scuola è ispirato a criteri che tengono conto della

peculiarità del comparto, caratterizzato dalla presenza di profili

professionali del tutto specifici, onde risulta priva di senso la

comparazione con la diversa situazione del personale ministeriale,

soprattutto allorché essa si concreti nel mero confronto tra le

sequenze di numeri ordinali usati per distinguere le qualifiche;

che, inoltre, il particolare contenuto di queste ultime, che si

rapportano strumentalmente all'attività didattica, nonché il

corrispondente trattamento retributivo (talvolta anche superiore a

quello previsto per il personale assunto a tertium comparationis)

conseguono ad un'ampia ed articolata contrattazione con le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, circostanza

questa che ulteriormente motiva l'insussistenza dei denunziati vizi

di legittimità costituzionale, secondo quanto già da questa Corte

rilevato, con riferimento alla medesima legge impugnata, nella

sentenza n. 618 del 1987;

che, pertanto, la questione è manifestamente priva di

fondamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 46, primo e terzo comma, in riferimento

all'art. 3, secondo comma, e 4, primo comma, della legge 11 luglio

1980, n. 312 ("Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale

civile e militare dello Stato"), sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per

l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:606 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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