Corte costituzionale

Ordinanza n. 606/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della tabella VI, quadro

C, allegata al d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle

funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad

ordinamento autonomo"), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio

1983 dal T.A.R. per la Lombardia, iscritta al n. 399 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 259 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione di Livolsi Maria ved. Vanadia ed

altre nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la

Lombardia, con ordinanza in data 29 febbraio 1983, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3, 36 e 97 Cost., della tabella VI, quadro C, allegata al D.P.R. 30

giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle

Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"), nella

parte in cui non prevede la qualifica di dirigente generale di

livello C per gli intendenti di finanza delle sedi di maggiore

importanza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata e

che si è costituita la parte privata insistendo per la declaratoria

di illegittimità costituzionale della norma impugnata;

che sostanzialmente, con la questione proposta, si chiede a

questa Corte una sentenza additiva implicante - nell'ambito delle

possibili diverse soluzioni all'interno di un complesso assetto

organizzativo - scelte discrezionali che esulano dalla sua

competenza;

che simili questioni sono state già ritenute inammissibili

(cfr. sentenza 11 aprile 1984, n. 103) e pertanto la questione

proposta va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della tabella VI, quadro C, allegata al

D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, (Disciplina delle funzioni

dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento

autonomo), sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. dal

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:606 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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