Corte costituzionale

Ordinanza n. 605/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del

personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), promosso con

ordinanza emessa il 21 giugno 1982 dal T.A.R. del Lazio, iscritta al

n. 90 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 169 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione di Scuccimarra Mario ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con

ordinanza in data 21 giugno 1982, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97

Cost., dell'art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101

("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo

trattamento economico"), nella parte in cui dispone che il personale

già appartenente alla soppressa qualifica di direttore di sezione,

transitato nel nuovo ordinamento del personale dalla VII alla VIII

categoria al compimento di cinque anni di anzianità nella qualifica

e previo giudizio favorevole, conserva, sino al compimento del terzo

anno dalla data dalla quale ha effetto l'inquadramento medesimo, il

trattamento economico che gli sarebbe spettato nella categoria VII;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata e che si è

costituita la parte privata insistendo per la declaratoria di

illegittimità costituzionale della norma impugnata;

considerato che la Corte, in tema di riassetto di ordinamento

del personale ed attribuzione di miglioramenti economici, ha

affermato la razionalità di scelte legislative operate secondo

criteri legati alla qualifica di provenienza e all'anzianità di

servizio per la conservazione delle posizioni giuridiche ed

economiche acquisite (Sentenza n. 301 del 1985);

che alla stregua di tale giurisprudenza la norma impugnata

appare ragionevole, sia per l'esigenza di differenziare sul piano

economico quel personale (direttori di sezione e direttori aggiunti

di divisione) che, provenendo da posizioni giuridiche diverse, è

stato inquadrato in una medesima categoria, sia in relazione al

particolare beneficio di status attribuito agli ex direttori di

sezione che non ha il corrispondente per nessuna altra categoria di

personale sia, infine, in relazione alla necessità di scaglionare i

miglioramenti economici connessi con l'entrata in vigore del nuovo

ordinamento, al fine di renderlo compatibile con le disponibilità

finanziarie esistenti;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile

1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle aziende

dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e

relativo trattamento economico"), sollevata in riferimento agli artt.

3, 36 e 97 Cost. dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:605 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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