Corte costituzionale

Ordinanza n. 603/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma,

della legge 8 giugno 1962, n. 604 ("Modificazioni allo stato

giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e

provinciali"), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1983 dal

T.A.R. per l'Emilia-Romagna - Sezione di Parma -, iscritta al n. 957

del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 74 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che, con ordinanza 11 luglio 1983 il Tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia Romagna ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, comma terzo, della l. 8 giugno 1962, n.

604, nella parte in cui dispone che, qualora per mutamento della

circoscrizione od altra causa prevista dalla legge, debba essere

attribuito ad un Comune o ad una Provincia un segretario di qualifica

immediatamente superiore a quella del segretario che vi presti

servizio quale titolare, il Ministro per l'interno o il prefetto,

secondo la rispettiva competenza, hanno facoltà di promuovere il

segretario già in servizio;

che la questione è stata sollevata in quanto la norma

attribuirebbe al Ministro e al prefetto un potere totalmente

discrezionale, svincolato da qualsiasi valutazione comparativa del

merito degli altri potenziali aspiranti al medesimo avanzamento e

consentirebbe promozioni senza concorso, in violazione degli artt. e

97 Cost.;

Considerato che, con sentenza 7 aprile 1983, n. 81, questa Corte

ha affermato il principio secondo il quale al legislatore spetta

ampia discrezionalità nello scegliere i sistemi e le procedure per

la progressione in carriera, purché siano idonei a garantire il buon

andamento della pubblica amministrazione attraverso una congrua

valutazione dell'attività pregressa del dipendente, così da trarne

elementi per ritenere che egli possa svolgere adeguatamente le

funzioni superiori;

che la norma impugnata appare rispettosa di tali esigenze,

richiedendo da un lato che il Ministro o il prefetto sentano

l'Amministrazione interessata e il Consiglio di amministrazione

nonché, d'altro lato, subordinando tale facoltà alla condizione che

il segretario presti servizio presso il comune o la provincia da

almeno tre anni ed abbia riportato, nell'ultimo triennio, il giudizio

di ottimo;

Visti gli artt. 26, II comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, comma III, della l. 8 giugno 1962, n. 604

("Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera

dei segretari comunali e provinciali") sollevata con l'ordinanza in

epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:603 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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