Corte costituzionale

Ordinanza n. 602/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 28 della

legge 8 agosto 1977, n. 513 ("Provvedimenti urgenti per

l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma

straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica"),

e 8, primo comma, della legge 27 aprile 1962, n. 231, nella parte in

cui sostituiscono l'art. 16, secondo comma, del d.P.R. 17 gennaio

1959, n. 2 ("Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17

gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di

tipo popolare ed economico"), promosso con ordinanza emessa il 22

ottobre 1982 dal Tribunale di Torino, iscritta al n. 208 del registro

ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n, 246 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza 22 ottobre 1982 il Tribunale di Torino

ha sollevato questione di legittimità costituzionale del

congiunto-disposto degli artt. 27 e 28 l. 28 agosto 1977, n. 513, in

relazione all'art. 8, comma primo, l. 27 aprile 1962, n. 231 (che

sostituisce l'art. 16, comma secondo, d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2) -

nella parte in cui non estende agli assegnatari degli alloggi di tipo

economico e popolare, soggetti al precedente regime della

compravendita con riserva della proprietà, e titolari di situazioni

giuridiche "non esaurite", la norma più favorevole, contenuta nel

comma quinto dell'art. 28 l. n. 513 del 1977, del divieto decennale

di alienazione dell'alloggio, decorrente dalla data di stipulazione

del contratto di compravendita - sotto il profilo della violazione

dell'art. 3 Cost., in quanto tale mancata estensione implica

l'assoggettamento ad una diversa disciplina di una identica

situazione, in momenti diversi nel tempo;

che con la stessa ordinanza è stata sollevata questione di

legittimità costituzinale dell'art. 8, comma primo, l. 27 aprile

1962, n. 231 (nella parte in cui sostituisce l'art. 16, comma secondo

d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 ) - che stabilisce il divieto di

alienazione quindicennale, decorrente dalla data di stipulazione del

contratto di compravendita con riserva della proprietà a favore

dell'IACP, per gli assegnatari di alloggi di tipo economico e

popolare che abbiano scelto il pagamento rateale del prezzo e non,

invece, un divieto decennale, come nel caso di pagamento in unica

soluzione - sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., in

quanto la norma impugnata avrebbe previsto un trattamento

ingiustificatamente differenziato per le due fattispecie anzidette;

Considerato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte,

situazioni identiche legittimamente possono essere regolate dal

legislatore ordinario in modo diverso nel tempo (Corte cost. 11

dicembre 1985, n. 322; 22 febbraio 1984, n. 38; 23 luglio 1980, n.

122) e, pertanto, la prima questione appare manifestamente infondata;

che anche la seconda questione appare manifestamente infondata,

essendovi tra pagamento rateale e pagamento in unica soluzione

differenze che giustificano una diversa disciplina della durata del

divieto di vendita a terzi dell'alloggio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 27 e 28 della l. 8 agosto 1977, n. 513

("Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso,

finanziamento di un programma straordinario e canone minimo

dell'edilizia residenziale pubblica") e 8, comma primo, della l. 27

aprile 1962, n. 231 ("Modifiche al decreto del Presidente della

Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli

alloggi di tipo popolare ed economico"), sollevate con l'ordinanza di

cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:602 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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