Corte costituzionale

Ordinanza n. 601/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 41 della

legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle

aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), promossi con

ordinanze emesse il 13 maggio e il 26 ottobre 1981, il 28 giugno

1982, il 17 novembre 1986 e il 19 gennaio 1987 dal T.A.R. del Lazio,

iscritte rispettivamente al n. 476 del registro ordinanze 1982, ai

nn. 426 e 843 del registro ordinanze 1983 e ai nn. 300 e 301 del

registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 338 dell'anno 1982, n. 315 dell'anno 1983, n. 53

dell'anno 1984 e n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Di Filippo Ignazio ed altri, di

Turcheschi Maurizio ed altri e di Spadoni Sergio ed altri nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con

ordinanza 13 maggio 1981, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., dell'art.

41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del

personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), nella parte in

cui dispone che al personale proveniente dalle qualifiche di

fattorino, coadiutore, operatore di esercizio, segretario, revisore

di esercizio ed equiparate nonché consigliere, è attribuito, per un

periodo variabile a seconda delle diverse ipotesi, un trattamento

economico corrispondente a quello della categoria immediatamente

inferiore e quella di inquadramento giuridico;

che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con

ordinanza 26 ottobre 1981 ha sollevato identica questione di

legittimità costituzionale del predetto art. 41 legge 3 aprile 1979,

n. 101 e congiuntamente ha denunciato l'illegittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.,

dell'art. 17 della legge 3 aprile 1979, n. 101, nella parte in cui

dispone che al personale ivi indicato è attribuito per il primo

biennio di servizio lo stipendio iniziale della categoria

immediatamente inferiore e che solo al maturare di tale biennio esso

consegua lo stipendio iniziale della categoria di appartenenza;

che analoghe questioni di legittimità costituzionale sono state

sollevate dallo stesso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

con ordinanze 17 novembre 1986 e 19 gennaio 1987;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate

non fondate;

che nei giudizi introdotti con le ordinanze 13 maggio 1981 e 26

ottobre 1981 si sono costituite anche le parti private insistendo per

la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme

impugnate;

Considerato che, essendo tutte le questioni identiche o connesse,

i relativi giudizi possono essere riuniti;

che la norma di cui all'art. 41 della l. n. 101 del 1979 ha lo

scopo di mantenere, per il personale in servizio all'atto del

passaggio dall'ordinamento del d.P.R. n. 1077/70 a quello della legge

n. 101/79, le differenze economiche preesistenti, al fine di evitare

un appiattimento fra dipendenti che nel precedente ordinamento

rivestivano qualifiche ed avevano parametri retributivi diversi,

nonché di evitare che, nell'ambito di una stessa categoria di

inquadramento, i titolari di parametri più bassi conseguano un

doppio vantaggio rispetto ai titolari di parametri superiori;

che la norma di cui all'art. 17 inserisce anche il personale di

prima nomina nel disegno complessivo dell'accordo sindacale che ha

preceduto l'emanazione della legge, volto a realizzare una

gradualità retributiva tenendo conto delle disponibilità

finanziarie esistenti;

che questa Corte, in tema di riassetto di ordinamento del

personale ed attribuzione di miglioramenti economici, ha affermato la

razionalità di scelte legislative operate secondo criteri legati

alla qualifica di provenienza e all'anzianità di servizio (Sentenza

n. 301 del 1985);

che ha altresì affermato che nel passaggio da un ordinamento ad

un altro singole posizioni possono risultare più favorite di altre

ma che ciò non può condurre a censurare il legislatore, anche se

deve essere ad esso raccomandata la massima cautela nell'evitare che

le dette operazioni portino ad eccessive discriminazioni di posizioni

singole concrete (Sentenza n. 301 del 1985 cit.);

che in base a tali princi'pi entrambe le disposizioni impugnate

appaiono connesse con il corretto uso della discrezionalità

legislativa nel regolare il passaggio al nuovo ordinamento, tenendo

anche conto delle disponibilità finanziarie esistenti;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 17 e 41 della l. 3 aprile 1979, n. 101

("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo

trattamento economico"), sollevate con le ordinanze di cui in

epigrafe in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:601 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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