Corte costituzionale

Ordinanza n. 60/1997

Altra decisione · depositata il 04/03/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996

(Provvedimenti per il personale dell'ITALTER e della SIRAP.

Interventi per le imprese fornitrici creditrici della SIRAP.

Istituzione di sportelli per l'Unione europea), promosso con ricorso

del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 1

aprile 1996 e depositato in Cancelleria il 10 successivo ed iscritto

al n. 15 del registro ricorsi 1996;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il ricorrente, e

gli avvocati Giovanni Lo Bue e Laura Ingargiola per la Regione

Siciliana.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 1 aprile 1996, il

commissario dello Stato per la regione siciliana ha impugnato l'art.

1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella

seduta del 24 marzo 1996, recante "Provvedimenti per il personale

dell'ITALTER e della SIRAP. Interventi per le imprese fornitrici

creditrici della SIRAP. Istituzione di sportelli per l'Unione

europea" (disegno di legge n. 1182-1210), per violazione degli artt.

3, 51 e 97 della Costituzione, nonché degli artt. 2, comma 1,

lettera r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 in relazione ai

limiti posti dall'art. 14, lettera q), dello statuto speciale di

autonomia;

che la norma impugnata prevede la trasformazione a tempo

indeterminato dei rapporti di lavoro di durata biennale, istituiti ai

sensi dell'art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993 con il

personale dell'ITALTER s.p.a e della SIRAP s.p.a., società con

capitale a partecipazione pubblica, entrambe poste in liquidazione, e

che l'iniziativa sarebbe asseritamente finalizzata ad una più rapida

esecuzione dei lavori e delle attività di competenza dell'ANAS nel

settore della viabilità;

che il commissario dello Stato, dopo aver affermato che la

regione siciliana non ha ancora avviato le procedure di verifica dei

carichi di lavoro dei propri dipendenti, né rideterminato la propria

pianta organica, come chiesto dalla legislazione statale, osserva che

la surrettizia "stabilità occupazionale" che si intenderebbe

assicurare a determinati soggetti (circa novanta) avverrebbe senza

alcuna previa verifica della capacità e idoneità professionale

degli interessati e senza alcuna valutazione delle specifiche

esigenze della pubblica amministrazione;

che, inoltre, si porrebbe a carico della regione l'onere di

personale messo a disposizione di un ente (ANAS) estraneo

all'amministrazione regionale stessa, e che, per di più, non avrebbe

avanzato nessuna richiesta in proposito, ma che "soltanto dietro

offerta specifica dell'amministrazione regionale ha mostrato

disponibilità ad avvalersi eventualmente di tecnici, purché dotati

di qualificata professionalità";

che verrebbe in tal modo disatteso anche il principio derivante

dalla legislazione statale (art. 2, comma 1, lettera r), della legge

n. 421 del 1992) nonché l'interesse nazionale unitario sotteso alla

riforma del pubblico impiego;

che si è costituita in giudizio la regione siciliana per

chiedere il rigetto del ricorso, in quanto le norme impugnate non

sarebbero né arbitrarie né irragionevoli anche alla luce di

precedenti, analoghi interventi regionali in specifici settori (legge

regionale 6 luglio 1990, n. 11, modificata dalla legge regionale 12

gennaio 1993, n. 9, e legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, che

hanno riguardato assunzioni a tempo indeterminato, rispettivamente,

di personale tecnico del genio civile e di lavoratori forestali), e

non sarebbe vero che il legislatore regionale avrebbe assicurato

"stabilità occupazionale" ai soggetti in questione, poiché invece

ha inteso dare attuazione alla normativa statale (legge 18 aprile

1962, n. 230), applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, la

quale impone per l'assunzione di lavoratori il contratto di lavoro a

tempo indeterminato, salve talune eccezioni, ivi indicate, tra le

quali non rientrano le categorie di personale regionale interessato

dalle nuove normative;

che, sempre ad avviso della regione, il rapporto di lavoro "a

contratto", ai sensi della citata legge n. 230, "non perde i

connotati di precarietà che lo distinguono, sol perché stipulato

senza la fissazione di un termine e perché il limite apposto al

tempo del contratto attiene alla durata (preventivamente non

determinabile) del rapporto di lavoro e non alla sua stabilità" e

tale stabilità sarebbe esclusa "dal fatto che l'assunzione avviene

fuori ruolo (fuori dei posti della pianta organica), cioè in una

posizione di avventiziato che, per sua stessa natura e funzione, è

destinata a cessare con la cessazione del bisogno di personale che

l'ha determinata"; ne deriverebbe che il rapporto di lavoro degli ex

dipendenti delle due società non avrebbe natura di pubblico impiego,

bensì di impiego privato disciplinato dal contratto collettivo

nazionale dei lavoratori edili.

Considerato che, in data 10 agosto 1996, l'Assemblea regionale

siciliana ha approvato una legge (disegno di legge n. 139) che regola

nuovamente i contratti a termine già stipulati tra l'Amministrazione

regionale e il personale di cui all'art. 76 della legge regionale 1

settembre 1993, n. 25;

che tale nuova normativa, disponendo il rinnovo di detti

contratti per una durata non superiore a un triennio, in luogo della

loro trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, è

incompatibile con quella ora impugnata (contenuta nel disegno di

legge n. 1182-1210 approvato il 24 marzo 1996);

che la legge regionale approvata più di recente ha sostituito

quella anteriore, oggetto del presente ricorso, non potendosi

ammettere la contemporanea esistenza di plurime e contraddittorie

manifestazioni di volontà del legislatore regionale, in attesa

dell'eventuale perfezionamento dell'iter del controllo costituzionale

da cui eventualmente consegua la possibilità dell'entrata in vigore

di una o di un'altra;

che, pertanto, l'anzidetta sostituzione fa venir meno la materia

del giudizio sulla legge regionale impugnata e ne impedisce,

naturalmente, la promulgazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996,

recante "Provvedimenti per il personale dell'ITALTER e della SIRAP.

Interventi per le imprese fornitrici creditrici della SIRAP.

Istituzione di sportelli per l'Unione europea", proposta dal

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, in riferimento agli

artt. 3, 51 e 97 della Costituzione nonché agli artt. 2, comma 1,

lettera r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e in relazione ai

limiti posti dall'art. 14, lettera q) dello statuto speciale di

autonomia, col ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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