Corte costituzionale

Ordinanza n. 6/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/01/1998 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma

primo, numero 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso

con ordinanza emessa il 12 marzo 1996 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Firenze sul ricorso proposto da Petronici Claudio

contro l'Ufficio delle imposte dirette di Firenze, iscritta al n.

1211 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Firenze,

nel corso di un giudizio promosso contro l'Ufficio delle imposte

dirette di Firenze per l'annullamento dell'iscrizione a ruolo

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ha sollevato con

ordinanza del 12 marzo 1996 (r.o. n. 1211/1996) questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, numero 2, del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) in riferimento agli

artt. 2, 29, 31 e 53 della Costituzione;

che, come risulta dall'ordinanza stessa, il caso all'esame del

giudice a quo concerne la legittimità della detrazione di imposta

per i figli a carico effettuata dal ricorrente in misura superiore a

quella stabilita dall'art. 15, comma primo, numero 2, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597;

che, ad avviso della Commisssione rimettente, la disposizione

impugnata, accordando una detrazione di imposta per i figli a carico

in misura esigua rispetto agli oneri economici necessari al

mantenimento degli stessi, risulterebbe inidonea ad assicurare una

effettiva tutela della famiglia e si porrebbe, sotto tale aspetto, in

contrasto con gli artt. 2, 29, 31 e 53 della Costituzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità o

l'infondatezza della questione prospettata;

Considerato che, come più volte affermato da questa Corte

(sentenze nn. 134 del 1982 e 108 del 1983, ordinanza n. 52 del 1988),

"le disposizioni legislative le quali contengono agevolazioni e

benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le

finalità, hanno palese carattere derogatorio e costituiscono il

frutto di scelte del legislatore, al quale soltanto spetta di

valutare e di decidere non solo in ordine all'an, ma anche in ordine

al quantum, e ad ogni altra modalità e condizione afferente alla

determinazione di dette agevolazioni";

che, dunque, la Corte non può sindacare la misura della

detrazione di imposta per i figli a carico la cui determinazione

"scaturisce da una complessiva valutazione della situazione economica

del paese, delle esigenze della pubblica spesa e dell'incidenza che

sulle finanze statali può produrre la concessione di maggiori

detrazioni, vale a dire da una valutazione discrezionale affidata

alla competenza e responsabilità del legislatore" (sentenza n. 97

del 1968);

che, inoltre, una pronuncia che si limiti a dichiarare

l'illegittimità costituzionale della norma impugnata senza

prefigurare in positivo la misura della detrazione d'imposta per i

figli a carico, di spettanza del legislatore, "sarebbe fonte di

inammissibili lacune nella disciplina" (sentenza n. 358 del 1995);

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, n. 2, del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in riferimento agli

artt. 2, 29, 31 e 53 della Costituzione sollevata dalla Commissione

tributaria di primo grado di Firenze con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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