Corte costituzionale

Ordinanza n. 6/1996

Altra decisione · depositata il 12/01/1996 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i

poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei

confronti del tribunale di Palermo, sezione per il riesame dei

provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei

provvedimenti di sequestro, sorto a seguito dell'ordinanza 16 ottobre

1995, emessa dal tribunale di Palermo nel procedimento pendente nei

confronti del senatore Carmine Mancuso, con la quale è stata

rigettata l'eccezione di improcedibilità proposta dalla difesa

dell'imputato e riferita alla dichiarazione della insindacabilità,

ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle

opinioni espresse dallo stesso senatore Carmine Mancuso nel corso di

una trasmissione televisiva, ed iscritto al n. 61 del registro

ammissibilità conflitti;

Udito nella Camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di una trasmissione televisiva dedicata a

un delitto di mafia, messa in onda sulla rete Canale 5 il 12 maggio

1993, il senatore Carmine Mancuso esprimeva sul comportamento del

dott. Bruno Contrada della Squadra Mobile di Palermo un giudizio

ritenuto gravemente diffamatorio dall'interessato, il quale ha sporto

querela;

che, con ordinanza del 10 maggio 1994, il giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Palermo dichiarava manifestamente

infondata la questione circa l'applicazione dell'art. 68, primo

comma, Cost., sul riflesso che "le dichiarazioni del senatore Mancuso

non possono essere definite "opinioni" , non essendo esse

interpretazione di un fatto, ma attribuzione di un fatto al

querelante", e conseguentemente ordinava la restituzione degli atti

al pubblico ministero;

che, con lettera in data 25 novembre 1994, il presidente del

tribunale di Palermo, provvedeva a trasmettere copia dell'ordinanza

al Presidente del Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 3,

comma 2, del d.-l. 9 novembre 1994, n. 627, allora vigente;

che, intervenuta una nuova disciplina (d.-l. 13 marzo 1995, n.

69, reiterato dai dd.-ll. 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n.

276, 7 settembre 1995, n. 374, 8 novembre 1995, n. 466, 8 gennaio

1996, n. 9), la giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

del Senato deliberava di richiedere copia degli atti del procedimento

penale de quo;

che, con deliberazione adottata nella seduta del 20 settembre

1995 e comunicata con lettera di pari data al presidente della

seconda Sezione penale del tribunale di Palermo, l'Assemblea del

Senato approvava la proposta della giunta di dichiarare

insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, le opinioni espresse dal senatore Carmine Mancuso;

che, con ordinanza del 16 ottobre 1995, il tribunale di Palermo -

premesso che l'art. 68, primo comma, Cost., configura una condizione

di punibilità (e non, come il secondo comma, di procedibilità), con

conseguente inapplicabilità del combinato disposto degli artt. 129

e 469 cod.proc.pen., i quali non contemplano, tra le ipotesi di

proscioglimento prima del dibattimento, la non punibilità

dell'imputato - disponeva di "procedersi al dibattimento, dovendo

peraltro trovare tutela l'eventuale interesse dell'imputato

all'accertamento della sua totale estraneità ai fatti di reato";

che, a seguito di tale provvedimento, il Senato, con ricorso

depositato il 28 dicembre 1995, ha sollevato conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato - Senato e tribunale di Palermo -

in ordine alla valutazione di irresponsabilità ai sensi dell'art.

68, primo comma, Cost.;

che si chiede a questa Corte di dichiarare che spetta al Senato

della Repubblica affermare l'insindacabilità, ai sensi delle norma

costituzionale citata, delle opinioni espresse dal senatore Carmine

Mancuso nel corso della trasmissione televisiva de qua, e

conseguentemente di annullare la menzionata ordinanza in data 16

ottobre 1995 del tribunale di Palermo, che ha rigettato l'eccezione

di improcedibilità sollevata dalla difesa del querelante;

Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, "la Corte, in questa fase, è chiamata a

deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in

quanto esista la materia del conflitto la cui risoluzione spetti alla

sua competenza, rimanendo perciò impregiudicata, ove la pronuncia

sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre nel corso

ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni"

(cfr. ordinanze nn. 228 e 229 del 1975, 68 del 1993);

che il Senato è legittimato a sollevare il presente conflitto,

in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria

volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma,

Cost., in relazione alle opinioni espresse e ai voti dati dai propri

membri nell'esercizio delle loro funzioni;

che al tribunale di Palermo deve essere riconosciuta la

legittimazione passiva, in quanto organo competente a decidere

definitivamente, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali ad esso

attribuite, in merito al proscioglimento dell'imputato prima del

dibattimento, e comunque in ogni stato e grado del processo, ai sensi

degli artt. 129 e 469 cod. proc. pen.;

che inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo del

conflitto, è lamentata dal ricorrente la lesione di un'attribuzione

costituzionalmente garantita, quale il potere di accertamento che si

assume implicitamente riconosciuto alla Camera di appartenenza, nella

specie al Senato, dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto dal Senato della Repubblica nei confronti del tribunale di

Palermo - sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della

libertà personale e dei provvedimenti di sequestro con l'ordinanza

in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al

Senato della Repubblica, ricorrente, della presente ordinanza;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati al tribunale di Palermo, in persona del

Presidente della sezione sopra nominata, entro il termine di quindici

giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1996.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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