Corte costituzionale

Ordinanza n. 6/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/01/1983 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del

d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 324 (Norme sul trattamento economico e

normativo del personale dipendente dalle imprese esercenti in appalto i

servizi di nettezza urbana, espurgo di pozzi neri e simili) promosso

con ordinanza emessa il 29 gennaio 1976 dal Giudice del lavoro del

Tribunale di Lecce, nel procedimento civile vertente tra Donadei

Salvatore ed altri e il Comune di Aradeo, iscritta al n. 461 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice

relatore Francesco Saja;

ritenuto che il Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce con

ordinanza del 29 gennaio 1976 ha sollevato - in riferimento all'art. 3

Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico

d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 324, che rende efficace erga omnes il

contratto collettivo 18 dicembre 1959 per il personale dipendente dalle

imprese esercenti in appalto i servizi di nettezza urbana, espurgo di

pozzi neri e simili, in quanto il contratto stesso esclude dalla

propria efficacia i dipendenti dalle amministrazioni comunali;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta

chiedendo dichiararsi inammissibile la questione;

considerato che analoghe questioni sono state dichiarate

inammissibili con sentenze nn. 120, 129, 150 e 242 del 1974, 65, 68,

101, 196 del 1975 e con ordinanza n. 147 del 1976, sul rilievo che esse

coinvolgono solo un problema di interpretazione del contratto

collettivo, direttamente risolubile dal giudice ordinario;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87,

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo unico d.P.R. 2 gennaio 1962

n. 324, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il c.c.n.l. 18

dicembre 1959 per i dipendenti dalle imprese esercenti in appalto i

servizi di nettezza urbana, espurgo di pozzi neri e simili, sollevata

dal Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce con l'ordinanza in

epigrafe, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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