Corte costituzionale

Ordinanza n. 595/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1989 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma

secondo, legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1989 dal

Pretore di Catania, Sezione distaccata di Paternò, nel procedimento

penale a carico di Lojacono Luigi, iscritta al n. 376 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 5 giugno 1989, il Pretore di Catania -

Sezione staccata di Paternò - sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 con

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che la questione veniva sollevata nel corso di un procedimento

penale nel quale alcuni venditori ed acquirenti di appezzamenti di

terreno frazionato, di superficie inferiore a mq. 10.000, nonché il

tecnico che aveva eseguito il frazionamento, ed il notaio che aveva

rogato gli atti, erano imputati in concorso del reato di

lottizzazione abusiva previsto dagli artt. 18 e 20 della legge

citata;

che il Pretore dava atto nella narrativa dell'ordinanza che il

notaio aveva scrupolosamente adempiuto a tutti gl'incombenti previsti

dalla legge, allegando - come prescrive l'art. 18 - il certificato di

destinazione urbanistica e trasmettendo copia degli atti rogati al

Sindaco competente per territorio, per l'ulteriore corso in ordine

alle eventuali attività di cui al comma settimo e seguenti dello

stesso art. 18;

che conseguentemente rilevava il Pretore che la partecipazione

del notaio a titolo di concorso negli atti di abusiva lottizzazione

deve restare esclusa, tanto sotto il profilo del dolo quanto sotto

quello della colpa, in forza della norma impugnata che - soggiunge

l'ordinanza - anche secondo l'orientamento della Corte di Cassazione,

copre ogni specie di responsabilità astrattamente configurabile, sia

essa penale, civile o disciplinare;

che, però, secondo il Pretore, la norma sarebbe viziata da

illegittimità costituzionale in quanto determinerebbe un

ingiustificato privilegio a favore dei pubblici ufficiali in genere,

e dei notai in ispecie, in quanto stabilisce una indiscriminata

irresponsabilità anche a favore di coloro che versano in dolo

perché, pur consapevoli dell'illiceità della lottizzazione,

s'inducono tuttavia a rogare l'atto per favorire i venditori;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la

quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che l'art. 21 impugnato sancisce espressamente i

compiti di cui è fatto obbligo al notaio per combattere l'abusivismo

delle lottizzazioni;

che tali compiti sono tali da escludere ogni possibilità di

perpetrazione del fatto illecito, giacché il notaio, trasmettendo al

Sindaco, entro trenta giorni, copia dell'atto rogato, mette in

condizioni l'autorità preposta alla vigilanza di intervenire fino ad

acquisire i beni abusivamente lottizzati al patrimonio della

comunità;

che, proprio per questo, è lo stesso legislatore ad equiparare

la trasmissione della copia dell'atto alla trasmissione del rapporto,

cui è obbligato ogni pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle

sue funzioni, rilevi un fatto che possa costituire reato;

che più di questo non è possibile pretendere, in quanto, una

volta che il pubblico ufficiale ha compiuto gli atti che la legge

stessa reputa idonei ad impedire il reato, ogni ulteriore

intromissione nell'atteggiamento interiore del soggetto agente

equivarrebbe a punire le intenzioni anche quando queste non si

manifestano in atti esteriori idonei a conseguire l'evento vietato;

che, perciò, la norma impugnata non è affetta da vizio alcuno

d'illegittimità, sicché la questione appare manifestamente

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21 della legge 28 febbraio 1985, n.47, con

riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di

Catania - Sezione staccata di Paternò - con ordinanza 5 giugno 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:595 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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