Corte costituzionale

Ordinanza n. 593/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 41- bis del

codice di procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre

1930, n. 1399, introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme

sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a

magistrati e nei casi di rimessione), e 11, primo e secondo comma,

del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 24

settembre 1988, n. 447, promosso con ordinanza emessa il 3 aprile

1989 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Bologna nel

procedimento penale a carico di Fanton Martino, iscritta al n. 366

del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per calunnia in

danno di un sostituto procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Firenze, il Giudice Istruttore del Tribunale di Bologna,

con ordinanza in data 3 aprile 1989, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 41- bis del codice di

procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n.

1399, e 11, primo e secondo comma, del nuovo codice di procedura

penale, approvato con d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, in

riferimento agli artt. 3, 97 e 101 della Costituzione, nella parte in

cui dette norme assegnano ad uffici giudiziari (nella specie,

Tribunale e Corte d'Appello di Bologna e Firenze) la competenza

territoriale reciproca per i procedimenti penali concernenti

magistrati ad essi addetti;

che, in particolare, il giudice a quo ha rilevato che, tale

essendo il regime della competenza territoriale in materia, può

verificarsi che un medesimo magistrato, imputato o persona offesa in

un procedimento pendente presso l'altra sede, esplichi, nella

propria, funzioni di giudice in un procedimento in cui sia imputato o

persona offesa quello stesso collega che esercita o concorre ad

esercitare funzioni giudicanti nella sede ove pende il primo di detti

procedimenti, con conseguente pericolo di condizionamento psicologico

e concreto pregiudizio dell'indipendenza del giudice e

dell'imparzialità delle sue decisioni, in violazione dei principi

costituzionali di uguaglianza, di soggezione del giudice stesso

soltanto alla legge e di imparzialità nell'esercizio delle pubbliche

funzioni;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuta

l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente

del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'inammissibilità e,

comunque, per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha già affermato che nelle

situazioni in cui possa sorgere il dubbio del verificarsi, per i

rapporti interpersonali tra giudici, di una turbativa della serenità

e imparzialità degli stessi, rientra nella esclusiva competenza del

legislatore statuire se ed in quale misura i rapporti che si creano,

nell'ambito della organizzazione giudiziaria, tra organo e singoli

influiscano sulla determinazione della competenza;

che allo stesso legislatore spetta la determinazione delle

soluzioni più idonee a garantire l'indipendenza dei giudici e il

prestigio della magistratura;

che le dette scelte, essendo riservate alla discrezionalità del

legislatore, sono insindacabili nel giudizio di costituzionalità se

non concretano dei meri arbitri (sentenza n. 232 del 1984; ordinanze

nn. 285 del 1985, 164 e 165 del 1987, 261 del 1989);

che gli stessi principi trovano applicazione nella questione ora

sollevata per la cui soluzione si invoca dal remittente l'intervento

additivo della Corte, diretto ad apprestare, in sostituzione di

quello vigente, un diverso sistema tra i vari ipotizzabili di scelta

del giudice competente;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 41- bis del codice di

procedura penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n.

1399, introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla

connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati

e nei casi di rimessione), e 11, primo e secondo comma, del nuovo

codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 24 settembre 1988,

n. 447, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 della Costituzione,

sollevata dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Bologna con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:593 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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