Corte costituzionale

Ordinanza n. 593/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto

1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di

imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la

definizione delle pendenze in materia tributaria), promosso con

ordinanza emessa l'11 novembre 1987 dalla Corte di appello di Trieste

nel procedimento penale a carico di Gianni Giovanni, iscritta al n.

10 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che Giovanni Gianni, su rapporto della Guardia di Finanza

di Gemona del Friuli, veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale

di Tolmezzo con l'imputazione di cui all'art. 2, comma secondo, d.l.

10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, per

avere, nella qualità di sostituto di imposta, omesso di versare

all'erario ritenute, effettivamente operate a titolo di acconto sulle

retribuzioni corrisposte ai dipendenti;

che la Corte di appello di Trieste, in sede di gravame avverso

la sentenza di quel tribunale, con ordinanza dell'11 novembre 1987

(reg. ord. n. 10 del 1988), rilevato come l'imputato avesse non già

omesso del tutto ma solo ritardato il versamento delle somme dovute

all'erario, dubitava che la considerazione di due fatti, a suo avviso

diversi, e di differente gravità, quali l'omissione e il ritardo di

pagamento, sotto l'unica previsione punitiva dell'art. 2 cit.

contrastasse con il principio di eguaglianza;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva

chiedendo che la questione fosse dichiarata manifestamente

inammissibile;

Considerato che la questione sollevata con la predetta ordinanza

è stata già dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte

con ordinanza n. 337 del 1987;

che nella detta decisione si è osservato che la comminazione

delle sanzioni penali rientra nelle attribuzioni discrezionali del

legislatore ed è, in quanto tale, sottratta al sindacato di

costituzionalità a meno che non sia irragionevole, ipotesi questa

chiaramente non ricorrente nella specie in relazione alla

fondamentale esigenza di assicurare il tempestivo assolvimento degli

oneri tributari in modo che lo Stato possa correlativamente

provvedere all'espletamento delle sue funzioni;

che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti

ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con la citata

ordinanza;

che pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, d.l. 10

luglio 1982 n. 429 convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata

in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Corte di appello di Trieste con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:593 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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