Corte costituzionale

Ordinanza n. 593/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

23 maggio 1950, n. 253 ("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni

di immobili urbani"), modificato dall'art. 2-quinquies del

decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, convertito in legge 12 agosto

1974, n. 351 ("Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti

sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli

immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1981

dal Pretore di Reggio Calabria, iscritta al n. 87 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 178 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal conduttore di

un immobile, rilasciato a seguito di conciliazione giudiziale allo

scopo di ottenere il risarcimento del danno ex art. 8 della legge 23

maggio 1950, n. 253, poiché il locatore non aveva adibito entro i

sei mesi l'unità immobiliare all'uso per il quale aveva agito, il

Pretore di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della citata norma in relazione all'art. 3 della

Costituzione;

che, premessa l'applicabilità della disposizione denunziata in

forza del rinvio di cui all'art. 82 della legge 27 luglio 1978, n.

392, il giudice a quo argomenta nel senso della sostanziale identità

di situazioni tra chi rilasci un immobile a seguito di provvedimento

giurisdizionale e chi il medesimo rilasci sulla base di un verbale di

conciliazione, intervenuto nel corso di un giudizio di recesso per

necessità del locatore;

che, pertanto, la previsione di un'azione per il ripristino del

rapporto ed il risarcimento del danno soltanto per la prima delle due

ipotesi, ove il locatore non destini l'immobile all'uso per cui aveva

promosso il giudizio, estintosi a seguito della conciliazione,

concreterebbe violazione del principio di eguaglianza;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per

l'infondatezza della questione;

Considerato che con la sentenza 2 aprile 1980, n. 48, la Corte ha

distinto il rilascio da parte del conduttore che avvenga in virtù di

un provvedimento giurisdizionale, rispetto all'ipotesi in cui la

riconsegna dell'immobile abbia avuto luogo in conseguenza della

disdetta del contratto motivata da esigenze del locatore, la cui

effettiva necessità risulta verificata, attraverso un accertamento

giurisdizionale, esclusivamente nel primo caso;

che anche nella specie si verte in tema di atto volontario,

posto liberamente in essere dalle parti, poiché il carattere

giudiziale della conciliazione non priva la stessa della natura di

negozio giuridico, riguardo al quale è dato valersi dei rimedi

previsti dalle norme generali, ove il consenso risultasse carpito con

dolo;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253

("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani"),

modificato dall'art. 2-quinquies del decreto-legge 19 giugno 1974, n.

236, convertito in legge 12 agosto 1974, n. 351, sollevata in

relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Reggio

Calabria con ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:593 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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