Corte costituzionale

Ordinanza n. 591/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1989 · relatore Francesco Greco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della

legge 20 novembre 1982, n.890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e

di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti

giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dal

Vice-Conciliatore di Udine nel procedimento civile vertente tra

Zangrando Daniela e Mainardis Eugenio, iscritta al n. 318 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Vice-Conciliatore di Udine, nel procedimento

civile vertente tra Zangrando Daniele e Mainardis Eugenio, di

opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, con ordinanza del 20 aprile

1989 (R.O. n. 318 del 1989), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 980

(recte 890), nella parte in cui non prevede una rigida

formalizzazione della procedura di notifica (avviso di deposito

dell'atto notificato a mezzo posta con specificazione dell'atto

stesso e del giudice adito; riferimento al plico restituito al

mittente; impossibilità di preparare le difese, attesa la brevità

del termine di deposito e di giustificare l'assenza dal domicilio) e

la conseguente possibilità di ricevere l'atto anche dopo la scadenza

del termine, in riferimento all'art. 24 della Costituzione in quanto

sarebbe leso il diritto della difesa;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della

questione;

Ritenuto che questa Corte (ordinanza n. 904 del 1988) ha già

affermato che, nell'avviso da rilasciarsi dall'agente postale al

destinatario del plico, spedito ai sensi dell'art. 8 della legge n.

890 del 1982, non possono essere contenute specifiche indicazioni

relative all'atto da notificare in quanto esso è chiuso nel plico la

cui busta logicamente non può contenere altro elemento oltre il nome

del destinatario;

che la presunzione di conoscenza dell'atto è differita al

compimento di un congruo lasso di tempo (10 giorni) entro cui può

ritenersi che il destinatario, facendo uso di normale diligenza

acquisti gli elementi di conoscenza necessari ed utili alla difesa;

che l'art. 24 della Costituzione non è leso se del diritto di

difesa non sia, come nel caso, assolutamente impedito e frustrato del

tutto l'esercizio;

che, comunque, l'adozione di eventuali correttivi in senso di

ulteriore garanzia della disciplina de qua è affidata alle scelte

discrezionali del legislatore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982,

n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a

mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata dal

Vice-Conciliatore di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:591 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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