Corte costituzionale

Ordinanza n. 590/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

27 dicembre 1956, n. 1441 ("Partecipazione delle donne

all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei

Tribunali per i minorenni"), che ha sostituito l'art. 2 del r.d.l. 20

luglio 1934, n. 1404 ("Istituzione e funzionamento del tribunale per

i minorenni"), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1984 dal

Tribunale per i minorenni di Torino, iscritta al n. 826 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 294 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 febbraio 1984 sul ricorso

proposto da Anna Di Luciano per la dichiarazione di decadenza del

marito Paolo Di Mauro dalla potestà sui figli minori, il Tribunale

per i minorenni di Torino sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1441

("Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia

nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni"),

modificatrice dell'art. 2 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, con

riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata,

determinando in numero pari i componenti del collegio del Tribunale

per i minorenni e non prevedendo alcun meccanismo per stabilire,

nell'ipotesi di parità di voti, quale voto o quale soluzione debba

prevalere, non consentirebbe (al di fuori dell'ambito della

competenza penale) di pervenire ad alcuna decisione sull'avanzata

richiesta di giustizia, in contrasto con il principio costituzionale

invocato;

che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei

ministri, l'Avvocatura dello Stato concludendo per l'infondatezza

della proposta questione.

Considerato che la norma impugnata, attraverso la dettagliata

individuazione dei requisiti di età, di sesso e di qualificazione

professionale dei cittadini chiamati a comporre il Tribunale per i

minorenni, rivela l'intento legislativo di assicurare un giudice il

più possibile attento e consapevole rispetto alla specifica e

delicata materia;

che proprio la peculiarità della sfera giurisdizionale e le

doti professionali e culturali dei singoli membri, impongono a questo

particolare collegio che eventuali, contrastanti opinioni divengano

costruttive attraverso il confronto e l'approfondimento dei temi;

che, pertanto, la scelta della composizione paritaria appare

informata allo sviluppo - almeno in primo grado - di una dialettica

tra soggetti con esperienze diverse e prevalentemente finalizzata

all'interesse del minore, laddove la situazione rappresentata dal

giudice a quo è fatto contingente e risolvibile altrimenti che

attraverso un giudizio di legittimità circa la struttura dell'organo

giurisdizionale;

che quest'ultimo resta libero di autodeterminare il proprio

modus operandi, superando al proprio interno ogni circostanza

eventualmente preclusiva al raggiungimento di una decisione;

che la norma che tale composizione prevede (consentendo

l'anzidetta autodeterminazione) si inserisce nella generale riserva

di legge sul funzionamento degli organi giurisdizionali sancita

dall'art. 108 della Costituzione; pertanto un'opzione tra diverse

forme di composizione ovvero tra vari possibili meccanismi di

votazione sarebbe certamente propria del legislatore;

che, pertanto, la questione si appalesa manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1441

("Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia

nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni"), sostitutivo

dell'art. 2 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, sollevata, in riferimento

all'art. 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i

minorenni di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:590 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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