Corte costituzionale

Ordinanza n. 59/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1994 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis,

del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con

modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, promossi dal Pretore di Venezia con tre ordinanze, delle quali due emesse il 20

luglio 1993 e l'altra il 22 giugno 1993, e

dal Pretore di Pescara con ordinanza emessa il 23 gennaio 1993,

rispettivamente iscritte ai nn. 673, 674, 675 e 684 del registro

ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 46 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che i Pretori di Venezia (con tre distinte ordinanze,

delle quali due emesse il 20 luglio 1993 e l'altra il 22 giugno 1993)

e di Pescara (con ordinanza del 23 gennaio 1993, pervenuta alla Corte

il 20 ottobre 1993), in altrettanti giudizi di convalida di licenza o

di sfratto per finita locazione per scadenze contrattuali successive

al 14 agosto 1992, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 (il

Pretore di Pescara) e 42 (il Pretore di Venezia) della Costituzione,

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis,

del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con

modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359;

che la norma denunciata stabilisce, per le locazioni in corso e

con scadenza successiva all'entrata in vigore della legge di

conversione del decreto-legge n. 333 del 1992, la proroga di diritto

del contratto per due anni nel caso in cui le parti non concordino

sulla determinazione del canone;

che il Pretore di Venezia richiama le sentenze di questa Corte

n. 3 e n. 225 del 1976, per osservare che i limiti legali al diritto

di proprietà, previsti dall'art. 42 della Costituzione al fine di

assicurarne la funzione sociale, consentono di ritenere legittima la

disciplina vincolistica soltanto a condizione che essa abbia

carattere straordinario e temporaneo; ritiene inoltre che la norma

denunciata non si giustifichi in termini di transitorietà e che

comprima il diritto di proprietà in maniera indiscriminata, in

contrasto con l'art. 42 della Costituzione, perché sacrifica

unilateralmente il locatore ed impedisce di considerare le necessità

abitative del proprietario;

che il Pretore di Pescara ritiene la norma irrazionale,

contrastante quindi con l'art. 3 della Costituzione, perché non

consentirebbe di considerare la necessità del locatore di abitare

l'immobile;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza

delle questioni di legittimità costituzionale;

Considerato che i giudizi, prospettando questioni identiche, relative alla stessa disposizione legislativa, possono essere riuniti e

decisi congiuntamente;

che i giudici rimettenti, dubitando della legittimità

costituzionale della proroga delle locazioni stabilita dall'art. 11,

comma 2-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, inserito dalla legge

di conversione n. 359 del 1992, hanno sollevato questioni già

esaminate dalla Corte, che con sentenza n. 323 del 1993 ha ritenuto

non contrastante con gli articoli 3 e 42 della Costituzione la

limitazione alla facoltà di godimento dell'immobile da parte del

proprietario, determinata dalla proroga biennale delle locazioni.

Difatti la disposizione censurata è inserita nel contesto di una

disciplina volta ad aprire una fase di graduale transizione: dalla

determinazione del canone di locazione secondo parametri vincolanti

stabiliti dal legislatore alla libera negoziazione del canone stesso

tra le parti; essa non contiene una protrazione della durata del

contratto fine a se stessa, idonea a configurare una sostanziale

riedizione del regime vincolistico, ma risponde all'esigenza

eccezionale e transitoria di consentire, per un periodo di tempo

limitato e attraverso un meccanismo bilanciato volto a secondare

l'accordo tra le parti, un graduale passaggio ad un nuovo sistema,

caratterizzato dal tendenziale superamento del principio della

quantificazione legale del corrispettivo per le locazioni abitative.

Inoltre la norma denunciata, correttamente interpretata, consente di

ritenere che la proroga può essere impedita quando ricorrano le

specifiche e comprovate esigenze del locatore previste dalla legge;

che le questioni sollevate dai Pretori di Venezia e Pescara, con

ordinanze emesse prima della sentenza n. 323 del 1993, non

prospettano profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già

esaminati dalla Corte e devono essere pertanto dichiarate

manifestamente infondate (ordinanze n. 354, 394 e 469 del 1993);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis,

del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con

modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate dai

Pretori di Venezia e Pescara, in riferimento agli artt. 3 e 42 della

Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari