Corte costituzionale

Ordinanza n. 582/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/1990 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 54 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1990 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nei procedimenti

penali riuniti a carico di Mancini Osvaldo, iscritta al n. 525 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona, con ordinanza 9 marzo 1990, sollevava questione

di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 54 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento

agli artt. 2 e 3 della Costituzione;

che, secondo quanto si legge nell'ordinanza, l'imputato ha

formulato richiesta di applicazione della pena ex art. 444 n. 2 del

codice di procedura penale, ottenendo il consenso del pubblico

ministero;

che l'ordinanza non specifica, però, né il titolo

dell'imputazione né la pena fra le parti concordata, sicché si è

dovuto apprendere il primo dalla memoria dell'Avvocatura dello Stato

(frode fiscale ai sensi degli artt. 81 del codice penale e 8 della

legge n. 4 del 1929, 4 del decreto legge n. 429 del 1982, convertito

nella legge n. 516 del 1982) ed evincere la seconda (nella misura di

mesi 2, giorni 25 di reclusione e Lit. 2.225.000 di multa) in quanto

corrispondente alla misura sostitutiva di mesi 5, giorni 20 di

libertà controllata e Lit. 5 milioni di multa, che l'ordinanza

afferma richiesta dall'imputato in subordine alla sospensione

condizionale della pena;

che il giudice a quo, dopo avere escluso la possibilità di

concedere la sospensione condizionale della pena (che l'imputato

risulta avere già ottenuto per due volte consecutive in precedenti

condanne), afferma di volere esaminare il fondamento della richiesta

di libertà controllata, limitandosi, però, a riportare il contenuto

dell'art. 53 della citata legge n. 689 del 1981, senza trarne alcuna

conclusione;

che, a quel punto, invece, il G.I.P. rileva che il secondo comma

del detto articolo fa riferimento alla competenza del Pretore, e il

successivo art. 54 sancisce espressamente che le sanzioni sostitutive

riguardano esclusivamente i reati di competenza del Pretore talché,

ritenendo lesiva dei principi contenuti negli artt. 2 e 3 della

Costituzione l'ingiustificata disparità di trattamento subi'ta da

coloro che commettono reati di competenza del Tribunale, talvola

anche di più lieve entità, solleva la riportata questione di

legittimità costituzionale;

che è intervenuto nel giudizio innanzi a questa Corte il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura

Generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione venga

dichiarata inammissibile o, al più, infondata;

Considerato che, avendo il giudice a quo ritenuto non concedibile

la richiesta sospensione condizionale della pena, avrebbe dovuto di

conseguenza respingere in toto la richiesta senza ulteriori

considerazioni, ai sensi dell'art. 444, comma terzo, del codice di

procedura penale;

che, tuttavia, potrebbe darsi che il giudice abbia ritenuto la

richiesta di sospensione della pena non condizionante l'efficacia

della richiesta principale di applicazione della pena perché

espressa "in subordine" (sul che, tuttavia, non c'è l'ombra di

motivazione) e la riproduzione per intero dell'art. 53 della legge n.

689 del 1981 sufficiente a mettere in evidenza che semmai la

semidetenzione, e non la libertà controllata, poteva essere

applicata in sostituzione di una pena concordata che superava di gran

lunga i mesi tre di reclusione, una volta operata la conversione

della grave pena pecuniaria (ma anche di questo l'ordinanza non fa il

minimo cenno);

che ciononostante la questione resta manifestamente

inammissibile, perché il giudice ha trascurato che le Sezioni Unite

penali della Corte di Cassazione hanno escluso la possibilità di

applicare in tal caso sanzioni sostitutive, mentre reiterata

giurisprudenza di questa Corte (sentenze 24 maggio 1984 n. 148; 17

dicembre 1985 n. 350; ordinanze numeri 105 del 1986; 259, 398, 528,

533 e 552 del 1987) ha dichiarato inammissibile la questione

concernente l'applicazione di sanzioni sostitutive a reati per i

quali la legge preveda pena pecuniaria, sola o congiunta a pena

detentiva;

che, perciò, la questione prospettata è manifestamente

irrilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 22 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 53 e 54 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata dal

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona,

con ordinanza 9 marzo 1990, in riferimento agli artt. 2 e 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:582 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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