Corte costituzionale

Ordinanza n. 58/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso

con ordinanza emessa il 19 giugno 1989 dal Pretore di Brescia nel

procedimento civile vertente tra Brolli Maria ed altri e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 475 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente,

titolare di pensione di vecchiaia erogata dall'I.N.P.S., aveva

richiesto l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a

carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e

coloni, il Pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 19 giugno

1989, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,

della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente

tale integrazione in favore di chi sia già titolare dell'anzidetto

trattamento diretto nel regime dell'assicurazione generale

obbligatoria;

che il giudice a quo osserva come tale preclusione, sia pure nel

quadro normativo anteriore al 1° ottobre 1983 (data di decorrenza

degli effetti della nuova disciplina introdotta dalla legge 11

novembre 1983, n. 638), non abbia più ragion d'essere alla luce

della copiosa giurisprudenza di questa Corte che ha progressivamente

eliminato ogni divieto in subiecta materia;

Considerato che la norma censurata è già stata dichiarata

costituzionalmente illegittima con sentenza n. 373 del 1989, proprio

nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione

di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori

diretti, mezzadri e coloni a chi sia titolare di pensione diretta a

carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, qualora per effetto

del cumulo, il complessivo trattamento economico risulti superiore al

minimo garantito;

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9

gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e

riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori

diretti e dei coloni e mezzadri), sollevata, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in

epigrafe, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la

sentenza n. 373 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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