Corte costituzionale

Ordinanza n. 58/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 26d.P.R. 915/1982

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R.

10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442

relativa ai rifiuti e n. 76/403 relativa allo smaltimento dei

policlorodifenili e policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai

rifiuti tossici e nocivi), promosso con ordinanza emessa l'11

dicembre 1987 dal Pretore di Tione di Trento nel procedimento penale

a carico di Marchetti Giovanni, iscritta al n. 111 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente dei Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza in data 11 dicembre 1987 (R.O. n. 111

del 1988), il Pretore di Tione di Trento ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 10

settembre 1982, n. 915 per preteso contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, argomentando nel senso che la sanzione penale ivi

prevista parificherebbe quoad poenam coloro che non hanno mai

conseguito l'autorizzazione al trasporto di rifiuti tossici e nocivi

e coloro che, come nel caso di specie, dovendo eseguire trasporti

interregionali, siano in possesso della autorizzazione della sola

Regione di provenienza, anche alla luce del sistema previsto

dall'art. 10 della legge n. 361 del 1987, non ancora, peraltro,

entrato in vigore alla data fissata per la camera di consiglio;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il

Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la

infondatezza della proposta questione;

Considerato che sussiste piena discrezionalità legislativa nella

previsione delle sanzioni per comportamenti comunque attinenti a

violazioni afferenti alla sfera penale, essendo il disvalore sociale

delle condotte valutabile dal legislatore alla stregua di criteri non

censurabili se non sconfinanti nella irragionevolezza manifesta, il

che non è nella ipotesi in esame;

che il richiamo alla disciplina, non ancora entrata in vigore,

di cui all'art. 10 della legge n. 361 del 1987, non ha pregio,

inserendosi la stessa in un sistema normativo che si discosta da

quello applicabile alla fattispecie di cui al giudizio a quo;

che, pertanto, la proposta questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 10 settembre

1982, n. 915, (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai

rifiuti e n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e

policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi),

con riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore

di Tione di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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