Corte costituzionale

Ordinanza n. 577/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

della legge della Provincia di Trento 7 agosto 1978, n. 27

("Utilizzazione degli edifici scolastici, delle loro attrezzature e

spazi verdi, da parte delle comunità, per le loro attività

culturali, sociali, civili e di tempo libero"), promosso con

ordinanza emessa il 6 aprile 1982 dal Consiglio di Stato - Sezione IV

giurisdizionale, sul ricorso proposto dalla Provincia autonoma di

Trento contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri,

iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1983;

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Trento

e del Ministero della Pubblica Istruzione;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza del 6

aprile 1982 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, primo comma, della legge della Provincia autonoma di

Trento 7 agosto 1978, n. 27, per contrasto con gli artt. 5 e 9 dello

Statuto speciale di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) ed in

relazione all'art. 12, secondo comma, della l. 4 agosto 1977 n. 517;

che il giudice a quo dubita della legittimità della norma

denunciata, nella parte in cui essa subordina la concessione

temporanea in uso dei locali e delle attrezzature delle scuole, fuori

dell'orario scolastico, al solo parere dei consigli di circolo o di

istituto, laddove la norma statale di riferimento prevede invece

l'assenso di detti organi;

che sempre ad avviso del giudice rimettente, la norma rientra,

ratione materiae, nell'ambito della competenza legislativa

concorrente della Provincia autonoma di Trento, tenuta pertanto ad

osservare nell'esplicazione della sua funzione i principi

fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, e che nella materia

in esame, ("pubblica istruzione" e "attività sportive e ricreative",

di cui all'art. 9 nn. 2 e 11 dello Statuto) la norma statale di

riferimento (art. 12, secondo comma, l. 4 agosto 1977 n. 517) - la

quale subordina all'assenso (e non al semplice parere) dei consigli

di istituto o di circolo la concessione temporanea degli edifici

scolastici per attività estranee alla loto funzione primaria - ha

dignità di principio vincolante per la Provincia, in quanto

l'assenso costituisce garanzia indispensabile della funzione primaria

cui gli edifici scolastici sono destinati e, al tempo stesso,

riconoscimento della preminenza di tale funzione rispetto ad altre;

che si è costituita nel presente giudizio la Provincia di

Trento, la quale ha eccepito la inammissibilità della questione per

irrilevanza, sotto il profilo che una precedente disposizione

legislativa della Provincia di Trento (art. 11 della legge

provinciale 3 settembre 1976, n. 36, recante norme e piani di

intervento nel settore dell'edilizia scolastica), della quale il

giudice rimettente non ha tenuto conto e che non è stata abrogata

dalla successiva legge provinciale ora denunciata, detta una identica

disciplina di semplice "consultazione" con gli organismi della

scuola, onde un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della

legge provinciale del 1978 non eliminerebbe il disposto legislativo

precedente;

che nel merito, la stessa Provincia ha rilevato la infondatezza

della questione, asserendo che la disciplina provinciale impugnata

rientra nella competenza legislativa esclusiva della Provincia e

propriamente nella materia "edilizia scolastica" comprensiva, oltre

che degli interventi edilizi, anche degli aspetti che attengono alla

utilizzazione dei locali, nella nuova visione che il legislatore

statale ha considerato nel dettare un sistema legislativo che mira

alla realizzazione di una struttura educativa polivalente e

permanente (l. 5 agosto 1975 n. 412);

che, in subordine, la Provincia ha negato che la disposizione

della legge statale invocata assurga al rango di uno dei principi

fondamentali e inderogabili, per la competenza legislativa

concorrente;

che è intervenuta nel giudizio l'Avvocatura generale dello

Stato per sostenere la fondatezza della dedotta questione di

legittimità, poiché la materia oggetto della norma censurata

rientra nella competenza legislativa concorrente della Provincia e

questa, nel legiferare, ha superato i limiti della legge dello Stato.

Considerato che la eccezione di inammissibilità per irrilevanza

formulata dalla Provincia autonoma di Trento deve essere disattesa,

perché la legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27, concernente la

utilizzazione degli edifici scolastici, delle loro attrezzatture e

spazi verdi, da parte delle comunità, per le loro attività

culturali, sociali, civili e di tempo libero, ha implicitamente

abrogato ratione materiae l'art. 11 terzo comma della legge

provinciale 3 settembre 1976 n. 36 (recante norme e piani di

intervento nel settore dell'edilizia scolastica) ovverosia l'unica

disposizione che, in un contesto legislativo che attiene ad un

settore più ampio, disciplinava lo specifico aspetto della

utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche;

che, per quel che riguarda il merito, la disciplina provinciale

impugnata rientra nelle materie "istruzione pubblica" (art. 9 n. 2

Statuto) e "attività sportive e ricreative" (art. 9 n. 11 Statuto) e

quindi deve ritenersi esplicazione della potestà legislativa

concorrente della provincia di Trento ai sensi dello Statuto speciale

di autonomia;

che la legge provinciale de qua ha disposto che la utilizzazione

dei beni in argomento avvenga "al di fuori dell'orario del servizio

scolastico", "per attività che realizzino la funzione della scuola

come centro di promozione culturale, sociale e civile nonché per

attività extra scolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse

collettivo" (art. 1) e "nel rispetto di eventuali indicazioni

programmatiche e di coordinamento predisposte dai consigli scolastici

distrettuali" (art. 2), con ciò mutuando financo talune espressioni

letterali dell'art. 12, secondo comma, della legge 4 agosto 1977, n.

517;

che, pertanto, la legge provinciale non ha violato i "principi"

stabiliti dalla legislazione dello Stato, dovendosi ritenere come

tali quelli della preminenza delle attività didattiche della scuola

rispetto ad altre, della compatibilità di queste con le finalità

della scuola, dello svolgimento delle "altre" attività fuori

dell'orario scolastico, della conformità ai criteri di utilizzazione

stabiliti dagli organi scolastici, principi tutti osservati dalla

disciplina provinciale impugnata;

che già questa Corte ha più volte affermato che la potestà

legislativa concorrente, riconosciuta dagli statuti speciali di

autonomia a talune regioni e alle provincie autonome di Trento e

Bolzano, nell'obbligare gli enti titolari a rispettare i principi e

gli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato,

non comporta che debbano essere pedissequemente ripetute le norme,

cui viceversa gli enti medesimi possono introdurre le variazioni

utili ad adattare le leggi nazionali alle speciali necessità

territoriali (sent. n. 97 del 1974);

che, la questione è perciò manifestamente infondata;

Visti gli art. 26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e l'art. 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge della Provincia

autonoma di Trento 7 agosto 1978 n. 27 in riferimento agli artt. 5 e

9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e all'art. 12, secondo comma,

della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:577 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari