Corte costituzionale

Ordinanza n. 576/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 del regio

decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle

disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la

vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e

sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione

obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito in legge 6

luglio 1939, n. 1272, e successive modifiche ed integrazioni, e 4,

primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di

trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), promosso con

ordinanza emessa il 13 aprile 1990 dal Pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Mazzoli Gianfranco e I.N.P.S.,

iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Mazzoli Gianfranco, nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Firenze, nel giudizio promosso da

Mazzoli Gianfranco contro l'I.N.P.S. diretto all'accertamento della

sua facoltà di optare per il conseguimento della pensione di

vecchiaia al compimento del 55° anno di età come per le lavoratrici,

con ordinanza del 13 aprile 1990 (R.O. n. 524 del 1990), ha

sollevato, su istanza del ricorrente, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.

636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive

modifiche ed integrazioni, e dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977,

n. 903, nella parti in cui non consentono anche al lavoratore, come

alla lavoratrice, la facoltà di optare per il conseguimento della

pensione di vecchiaia, in presenza degli altri requisiti di legge, al

compimento del 55° anno di età anziché al 60° anno, per violazione

degli artt. 3, 37 e 38 della Costituzione;

che l'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;

che nel giudizio si è costituita la parte privata, la quale ha

concluso per l'accoglimento della questione, rilevando che, per

effetto della giurisprudenza costituzionale, la donna ha ormai il

diritto e non la mera facoltà di collocarsi in pensione in uno degli

anni di età che vanno dal 55° al 60° e che tale diritto non può

essere negato anche al lavoratore;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che identica questione è stata già dichiarata da

questa Corte manifestamente infondata (ordinanza n. 703 del 1988),

trovando il trattamento riservato alla donna adeguata giustificazione

nella peculiare sua posizione in seno alla famiglia e nelle connesse

necessità di soddisfare le sue proprie ed esclusive esigenze;

che non sono addotti argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli

allora esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939,

n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni

obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e

per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione

per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità

e la natalità), convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, e

successive modifiche ed integrazioni, e 4, primo comma, della legge 9

dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in

materia di lavoro), in riferimento agli artt. 3, 37 e 38 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Firenze con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:576 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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