Corte costituzionale

Ordinanza n. 57/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/03/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5,

del d.-l. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di

determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di

rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso

tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito in legge,

con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 promosso con

ordinanza emessa il 19 marzo 1997 dal pretore di Genova nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Livraghi Silvano ed altri

contro il Ministero delle finanze - D.G. Demanio iscritta al n. 327

del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi civili tra loro riuniti,

promossi contro l'Amministrazione delle Finanze da conduttori di

immobili ad uso diverso da quello di abitazione, rientranti nel

patrimonio disponibile dello Stato, il pretore di Genova ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale, dell'art. 12, comma 5, del d.-l. 27

aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del

reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta

sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre

disposizioni urgenti), convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 26 giugno 1990, n. 165;

che il giudice a quo ha premesso che una questione identica a

quella odierna è già stata da lui sollevata nel corso del medesimo

giudizio, e che questa Corte l'ha dichiarata inammissibile, per

carenza di motivazione, con ordinanza n. 202 del 1996;

che la norma impugnata, nel prevedere un aumento dei canoni per

l'utilizzazione dei beni immobili facenti parte del demanio e del

patrimonio disponibile ed indisponibile dello Stato, espressamente

esclude da tale aumento i canoni "per immobili concessi o locati ad

uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n.

392"; e poiché il termine "alloggio" è sempre stato usato per

definire le civili abitazioni, non pare che la deroga possa valere

per i contratti oggetto di causa, relativi appunto a locazioni per

uso diverso da quello abitativo;

che tuttavia - prosegue il giudice a quo - siffatta normativa

solleva seri dubbi di legittimità costituzionale perché, essendo

gli aumenti in esame stati richiesti con decorrenza 1 gennaio 1990,

è pacifico che gli stessi sono svincolati dalle normali vicende

contrattuali e vengono imposti in modo estraneo alle regole

privatistiche sulla locazione;

che la norma impugnata, pertanto, viola l'art. 3 Cost., creando

un'ingiustificata disparità di trattamento tra i conduttori di

immobili di proprietà pubblica ed i conduttori di immobili di

proprietà privata, istituendo un regime di favore per la pubblica

amministrazione senza alcun bilanciamento delle posizioni dei

privati;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione

venga dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che la norma impugnata dispone che i criteri per la

rideterminazione dei canoni in questione siano stabiliti con decreto

del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro;

che tale decreto, effettivamente emanato in data 20 luglio 1990,

è stato successivamente annullato con sentenza 16 marzo 1993, n.

34, del Tribunale superiore delle acque pubbliche; e che il ricorso

avverso questa pronuncia è stato respinto dalle Sezioni unite della

Corte di cassazione (sent. 18 novembre 1994, n. 9685);

che pertanto, mancando in concreto il riferimento esatto a

criteri in base ai quali commisurare l'aumento dei canoni oggetto di

causa, la questione di legittimità costituzionale non può essere

ancora posta e deve ritenersi manifestamente inammissibile, dal

momento che l'assenza del predetto decreto interministeriale rende

sostanzialmente inoperante la disposizione impugnata ed inattuale la

lamentata lesione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del d.-l. 27

aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del

reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta

sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre

disposizioni urgenti), convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata dal pretore di Genova, in

riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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