Corte costituzionale

Ordinanza n. 57/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/02/1996 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 269/1994

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269 (Riparto della giurisdizione in

tema di controversie del lavoro del personale degli enti pubblici

trasformati in enti pubblici economici o società), convertito nella

legge 4 luglio 1994, n. 432, promosso con ordinanza emessa il 14

marzo 1995 dal Pretore di Tolmezzo nel procedimento civile vertente

tra Marchesan Gilberto e Ente poste italiane, iscritta al n. 250 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, promosso da un

dipendente dell'Ente poste italiane al fine di ottenere

l'accertamento della insussistenza degli addebiti e la dichiarazione

dell'illegittimità di un provvedimento disciplinare adottato nei

suoi confronti, il Pretore di Tolmezzo, con ordinanza emessa il 14

marzo 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269 (Riparto della giurisdizione

in tema di controversie del lavoro del personale degli enti pubblici

trasformati in enti pubblici economici o società), convertito nella

legge 4 luglio 1994, n. 432, "nella parte in cui non prevede il

potere dell'autorità giudiziaria ordinaria, per le controversie

attribuite alla sua giurisdizione, di annullare i provvedimenti

amministrativi dell'ente sottoposti al giudizio";

che - affermata la propria giurisdizione sulla controversia de

qua, riguardante un procedimento disciplinare instaurato per fatti

posti in essere successivamente alla intervenuta trasformazione

dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente

pubblico economico a seguito della conversione nella legge 29 gennaio

1994, n. 71, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487 -, il

rimettente rileva di essere chiamato a giudicare della legittimità

di provvedimenti disciplinari adottati prima dell'effettiva

privatizzazione del rapporto di impiego del personale dell'Ente

convenuto (avvenuta con la stipula del CCNL in data 26 novembre

1994), secondo le norme regolatrici della materia e il rito

disciplinare di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

che la natura amministrativa del procedimento disciplinare,

correlata al difetto nel giudice ordinario del potere di annullare i

relativi provvedimenti sanzionatori per via "delle regole del riparto

della giurisdizione e dei limiti del potere dell'autorità

giudiziaria ordinaria nei confronti della pubblica amministrazione, e

in specie per il principio costituzionale di cui all'art. 113, terzo

comma, della Costituzione", comporta, secondo il rimettente, una

eccessiva limitazione del diritto del cittadino, impiegato di un ente

pubblico trasformato in ente pubblico economico, di agire in giudizio

a tutela dei propri diritti e interessi legittimi (ex art. 24 della

Costituzione): dal che deriverebbe altresì la rilevanza della

questione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza

della questione;

Considerato che il rimettente non motiva in alcun modo la rilevanza

della sollevata questione, solo assertivamente affermata a

conclusione della condotta indagine sulla non manifesta infondatezza

della questione stessa;

che, per converso, il difetto di rilevanza emerge dallo stesso

testo dell'ordinanza di rimessione, dal quale chiaramente risulta

come il petitum proposto dal ricorrente nel giudizio a quo abbia per

contenuto solo l'accertamento dell'"insussistenza degli addebiti" a

lui mossi e la declaratoria dell'"illegittimità del provvedimento

disciplinare" irrogatogli, e non anche l'"annullamento" del

provvedimento medesimo, con esclusivo riguardo al quale, invece, la

questione di legittimità costituzionale è stata dal rimettente

prospettata;

che l'accertamento dell'inesistenza degli addebiti contestati e

la conseguente declaratoria d'illegittimità dell'atto sanzionatorio,

rientranti, secondo i princìpi generali, nella giurisdizione del

giudice ordinario, esauriscono l'a'mbito della domanda sulla quale il

rimettente è chiamato a pronunciarsi;

che pertanto il tema dei limiti alla potestà di annullamento dei

provvedimenti amministrativi risulta ininfluente nel giudizio a quo;

e che, inoltre, esso è prospettato senza tener conto del disposto

dell'art. 10 del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito,

con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, il quale

devolve all'autorità giudiziaria ordinaria le controversie

concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'ente

"Poste italiane" e costituisce dunque nella specie la norma dalla

quale dovrebbe eventualmente derivare la giurisdizione, cui il

rimettente riconnette la lamentata limitazione del diritto di difesa

del ricorrente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio

1994, n. 269 (Riparto della giurisdizione in tema di controversie del

lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici

economici o società), convertito nella legge 4 luglio 1994, n. 432,

sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore

di Tolmezzo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1996:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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