Corte costituzionale

Ordinanza n. 57/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1992 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo

comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per

l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,

ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare,

secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il

18 aprile 1991 dal TAR dell'Abruzzo - sezione distaccata di Pescara,

sul ricorso proposto da Fraccalvieri Erasmo contro il Provveditorato

agli Studi di Pescara, iscritta al n. 570 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il TAR dell'Abruzzo - sezione distaccata di Pescara,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma,

della legge 30 luglio 1973, n. 477, "nella parte in cui non consente

al personale della scuola non in servizio al 1° ottobre 1974 di restare in servizio fino al 70° anno di età, per il raggiungimento del

periodo massimo pensionistico o, comunque, per il miglioramento del

trattamento pensionistico";

che il giudice a quo premette che il ricorrente ha impugnato

l'atto con cui è stata respinta la propria istanza di trattenimento

in servizio fino al compimento del 70° anno di età, rivendicando in

sostanza il diritto a rimanere in servizio al fine di conseguire un

miglioramento del trattamento pensionistico, ma che, tuttavia, l'art.

15, secondo comma, della legge n. 477 del 1973 riconosce tale

diritto, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale,

soltanto al personale che alla data del 1° ottobre 1974 fosse in

servizio di ruolo o con incarico a tempo indeterminato, e non anche

al personale che, come il ricorrente, alla data anzidetta era legato

all'Amministrazione da un rapporto precario;

che, ad avviso del remittente, il sistema attualmente vigente,

secondo cui - a seguito delle sentenze di questa Corte n. 207 del

1986 e n. 444 del 1990 - mentre il personale in servizio al 1°

ottobre 1974 può rimanere in servizio fino al compimento del 70°

anno di età per conseguire un trattamento di quiescenza in misura

più favorevole, quello assunto dopo tale data ha diritto di rimanere

in servizio al solo fine di raggiungere il minimo di pensione,

presenta elementi di contrasto con gli artt. 3 e 38 della

Costituzione, in quanto, una volta che con le anzidette pronunce di

questa Corte da un lato si è ritenuta meritevole di tutela

l'esigenza di conseguire un miglioramento del trattamento

pensionistico e dall'altro si è stabilito che alla norma che fissa

la data del 1° ottobre 1974 non può attribuirsi esclusivamente la

ratio di evitare una reformatio in peius, si verifica, in primo

luogo, una ingiustificata discriminazione tra personale della scuola

assunto prima o dopo il 1° ottobre 1974 (art. 3 della Costituzione),

e, in secondo luogo, si viola anche l'art. 38, secondo comma, della

Costituzione stessa, non potendosi disconoscere che oggi

l'ordinamento accorda una specifica tutela anche in ordine al

conseguimento di un miglioramento del trattamento pensionistico;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'inammissibilità - a causa

dell'incertezza dei presupposti di fatto da cui muove il giudice a

quo -, ovvero, in subordine, per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata

dall'Avvocatura dello Stato deve essere respinta, in quanto si evince

chiaramente dall'ordinanza di rimessione che il ricorrente, pur

avendo già raggiunto il minimo della pensione, rivendica il diritto

di esser trattenuto in servizio oltre il 65° anno di età al fine di

ottenere un miglioramento del trattamento pensionistico e che il

giudice a quo solleva l'anzidetta questione nel presupposto che, non

essendo il ricorrente stesso in servizio alla data del 1° ottobre

1974, il ricorso, sulla base della normativa vigente, dovrebbe essere

rigettato;

che, nel merito, va, in primo luogo, chiaramente esclusa la

violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, poiché,

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn.

238 del 1988, 461 del 1989, 444 del 1990, 282 e 440 del 1991) il

detto precetto impone che sia garantito a tutti i lavoratori il

diritto al conseguimento della pensione nella misura minima, ma non

anche della pensione massima o, comunque, di un incremento del

trattamento di quiescenza: in coerenza con detto principio sono state

ritenute illegittime norme che non consentivano il trattenimento in

servizio a chi non avesse ancora maturato l'anzianità minima per il

diritto a pensione, ma soltanto per il tempo a ciò strettamente

necessario (e comunque non oltre il 70° anno di età: cfr. citate

sentt. n. 444 del 1990 e 282

del 1991);

che va, parimenti, esclusa la dedotta violazione del principio

di eguaglianza - per disparità di trattamento tra il personale

scolastico a seconda che fosse o meno in servizio alla data del 1°

ottobre 1974 -, in quanto, premesso, in linea generale, che la

fissazione del collocamento a riposo al 65° anno di età per i

pubblici dipendenti resta tuttora la regola, pur in presenza di varie

eccezioni (cfr. sentt. n. 440, 490 e 491 del 1991), in ordine al

personale della scuola deve osservarsi che il secondo e il terzo

comma dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477 - come questa

Corte ha già avuto occasione di rilevare (v., da ult., citata sent.

n. 490 del 1991) - hanno previsto, rispetto a tale principio generale

(ribadito nel primo comma dello stesso art. 15), una disciplina di

deroga transitoria a beneficio di coloro che si trovavano in servizio

alla data anzidetta, a decorrere dalla quale veniva introdotto un

limite di età per il collocamento a riposo in parte nuovo e comunque

uniforme per tutto il personale in questione: ne consegue che la

norma impugnata, per la sua anzidetta natura, si sottrae a censure di

illegittimità in riferimento al principio di eguaglianza, tendenti

ad estenderne l'ambito applicativo, a meno che la stessa non

costituisca frutto di scelta discrezionale manifestamente irrazionale

od arbitraria; il che va - per quanto ora detto - chiaramente

escluso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio

1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato

giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente

della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello

Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma,

della Costituzione, dal TAR dell'Abruzzo - sezione distaccata di

Pescara, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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