Corte costituzionale

Ordinanza n. 57/1969

Altra decisione · depositata il 28/03/1969 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 177-bisd.P.R. 447/1988

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis,

secondo comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa in 28 febbraio 1968 dal pretore di Forlì nel procedimento

penale a carico di Milandri Fabio, iscritta al n. 90 del Registro

ordinananze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 170 del 6 luglio 1968.

Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione

del Giudice Nicola Reale.

Ritenuto in fatto:

Nel procedimento penale a carico di Milandri Fabio, imputato a

seguito di verbale 13 agosto 1967 dei carabinieri di Castrocaro

(Forlì) della contravvenzione prevista dall'art. 103, nono comma, del

Codice della strada, il pretore di Forlì, avendo desunto dal verbale

di contestazione dei carabinieri che l'imputato risultava residente in

Germania a Dusseldorf, Anna Strasse 29, disponeva che a questo

indirizzo fosse inviato l'avviso prescritto dall'art. 177 bis, primo

comma, del Codice di procedura penale, mediante lettera raccomandata.

Senonché il plico, spedito il 21 dicembre 1967, veniva restituito

dal servizio postale della Repubblica Federale Tedesca, in data 23

dicembre 1967, con l'annotazione che allo stesso indirizzo il

destinatario risultava sconosciuto.

Il pretore, il 20 febbraio 1968, emetteva il decreto di

irreperibilità ai sensi dell'art. 177 bis, secondo comma, e cioè

senza aver disposto altre indagini.

Peraltro, con ordinanza del 28 febbraio 1968, sul riflesso che il

caso di mancato recapito di lettera raccomandata per essere sconosciuto

il destinatario, rientrasse nella prima delle tre ipotesi di cui al

secondo comma dell'art. 177 bis, quella cioè "che non si conosca la

dimora all'estero dell'imputato", ipotesi la cui realizzazione era

stata posta a base del decreto emanato, il pretore riteneva di dover

sollevare la questione di legittimità costituzionale di detta norma,

in quanto essa, come emerge dal suo testo e dalla costante

interpretazione della Corte di cassazione, esime l'autorità

giudiziaria procedente dall'obbligo di espletare ulteriori ricerche

prima di emettere il decreto di irreperibilità.

E ciò in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, che assicura all'imputato l'inviolabilità del diritto di

difesa, in ogni stato e grado del procedimento.

Anche l'ordinanza è stata notificata all'imputato col rito

speciale di cui all'art. 177 bis, mediante deposito nella cancelleria

della pretura il 29 febbraio 1968, con rituale avviso al difensore di

ufficio l'11 marzo successivo. Essa è stata poi notificata il 16 marzo

al Presidente del Consiglio dei Ministri e il 27 aprile al pubblico

ministero; è stata comunicata ai Presidenti dei due rami del

Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 6 luglio

successivo.

Nessuna delle parti si è costituita nel giudizio davanti a questa

Corte.

Considerato in diritto:

Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il giudice a quo, pur

essendosi prospettato il dubbio che l'imputato, nel non breve lasso di

tempo intercorso fra il verbale di contravvenzione e l'invio

dell'avviso, si fosse potuto trasferire altrove ed eventualmente fosse

ritornato nel territorio nazionale, dove, oltre tutto, egli risultava

essere nato, omise ogni attività processuale, preveduta

dall'ordinamento, diretta ad accertare i luoghi in cui disporre

utilmente le notificazioni.

Nella fattispecie, quindi, l'applicabilità dell'art. 177 bis,

secondo comma, del Codice di procedura penale, appariva incerta, non

potendosi con sicurezza ritenere che l'imputato, destinatario delle

notificazioni, si trovasse all'estero. Dalle indagini, invero, sarebbe

potuta risultare la estraneità della norma suddetta alla fattispecie,

per essere questa compresa invece nella disciplina delle notificazioni

ordinarie.

Ne deriva che la questione circa la costituzionalità dell'art. 177

bis, secondo comma, prima ipotesi, non risulta allo stato, come è dato

desumere dalla stessa motivazione dell'ordinanza, rilevante e

necessariamente pregiudiziale rispetto all'oggetto della decisione di

competenza del giudice a quo.

Occorre pertanto ordinare la restituzione degli atti al pretore di

Forlì perché, espletati gli incombenti a lui demandati dalla legge,

proceda a nuovo esame della rilevanza della questione come sopra

prospettata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Forlì.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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