Corte costituzionale

Ordinanza n. 568/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10legge 94/1982
  • art. 1legge 637/1983

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma,

della legge 25 marzo 1982, n. 94 ("Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente

norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di

sfratti"), come modificato dall'art. 1 della legge 10 novembre 1983,

n. 637 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

12 settembre 1983 n. 462, concernente modifiche agli articoli 10 e 14

del decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 9, convertito, con

modificazioni, nella legge 25 marzo 1982 n. 94, in materia di

sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata"),

promosso con tre ordinanze emesse il 10 novembre 1986 dal Pretore di

Abbiategrasso nei procedimenti civili vertenti tra la s.r.l. MA.PE. e

De Priori Bambina, Maggioni Luigi e Ranzani Ermanno, iscritte ai nn.

58, 59 e 60 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 13, prima Serie speciale, dell'anno

1987;

Visti gi atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Abbiategrasso, con tre ordinanze emesse

in data 10 novembre 1986, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,

terzo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94 (come modificato

dall'art. 1 della legge 10 novembre 1983, n. 637) nella parte in cui

consente la graduazione soltanto di quei provvedimenti di rilascio in

cui la data dell'esecuzione risulti fissata entro il 30 giugno 1984;

che secondo il giudice a quo il legislatore non avrebbe seguito

la ratio dell'art. 58 della legge 27 luglio 1978, n. 392, di

accordare cioè una più lunga proroga a chi da minor tempo

disponesse dell'immobile, ulteriormente vulnerando il principio

d'uguaglianza in quanto i successivi provvedimenti legislativi

avrebbero accordato il beneficio della dilazione unicamente agli

immobili compresi in aree ad alta tensione abitativa;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione

venga dichiarata infondata;

Considerato che le ordinanze trattano la medesima questione e che

i relativi giudizi possono essere riuniti;

che il giudice a quo sottopone a critica la disciplina relativa

al differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio

richiedendo alla Corte un intervento modificativo del vigente regime;

che tale pronunzia si porrebbe come sostitutiva dell'attività

discrezionale di bilanciamento degli interessi propria del

legislatore;

che pertanto il giudizio di costituzionalità non può essere

ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma,

della legge 25 marzo 1982, n. 94 ("Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente

norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di

sfratti"), modificato dall'art. 1 della legge 10 novembre 1983, n.

637, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Pretore di Abbiategrasso con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:568 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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