Corte costituzionale

Ordinanza n. 565/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 4 maggio

1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei

minori"), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1983 dalla

Corte d'appello di Palermo - Sezione speciale per i minorenni - sul

reclamo proposto da Di Vita Filippo ed altra, iscritta al n. 988 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 95 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio introdotto dal reclamo

avverso il decreto con cui il Tribunale per i minorenni di Palermo

aveva disposto l'archiviazione di un procedimento di adozione

ordinaria, la Corte d'appello di Palermo, sezione speciale per i

minorenni, ha sollevato, con ordinanza emessa il 29 settembre 1983,

questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3

della Costituzione, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori"), nella parte in cui non

prevede, con norma transitoria, la disciplina delle istanze di

adozione ordinaria di minori pendenti all'atto dell'entrata in vigore

della legge medesima;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la

declaratoria di infondatezza sottolineando come, attraverso

l'introduzione dell'adozione legittimante si sia inteso operare un

definitivo superamento del precedente istituto;

Considerato che il giudice a quo richiede alla Corte un intervento

additivo, che faccia salvi gli effetti delle istanze di adozione

ordinaria pendenti al 1° giugno 1983, senza peraltro indicare in

riferimento a quali disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184,

denunziata nel suo complesso, dovrebbe essere resa la richiesta

pronuncia;

che dal giudice rimettente è sollecitata una decisione di

natura essenzialmente discrezionale;

che pertanto, pur avendo la Corte già definito come razionale

la scelta legislativa di non far retroagire l'intera normativa della

legge citata per salvaguardare le procedure in corso (sent. 1° luglio

1986, n. 199), nel caso in esame il giudizio di costituzionalità non

può neppure essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori"), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di

Palermo, sezione speciale per i minorenni, con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:565 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari