Corte costituzionale

Ordinanza n. 564/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/1989 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2

febbraio 1973, n.12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di

assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e

riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore

degli agenti e rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza

emessa il 27 aprile 1989 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile

instaurato da Liaci Paola e Liaci Giampiero contro

l'E.N.A.S.A.R.C.O., iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Liaci Paola e Liaci Giampiero,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Lecce, con ordinanza del 27 aprile

1989, ha sollevato, "per violazione dei fondamentali criteri di

equità e razionalità", questione di legittimità costituzionale

"del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3,

dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui

nega il diritto alla pensione di reversibilità ai figli

maggiorenni-studenti universitari non ultraventiseenni, allorché a

qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio";

che nel giudizio si sono costituite le parti private Liaci Paola

e Liaci Giampiero, rappresentate e difese dall'avv. Salvatore

Cabibbo, svolgendo deduzioni adesive all'ordinanza di rimessione, ed

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata in via principale

inammissibile ed in subordine non fondata;

Considerato che, pur essendosi sollevata la questione in base al

presupposto che i figli maggiorenni frequentino un corso

universitario e dispongano di un reddito insufficiente per il loro

mantenimento, la stessa ordinanza di rimessione afferma che le

anzidette circostanze non sono state provate con certezza;

che, nel dubbio circa l'esistenza della situazione di fatto, la

questione appare proposta in via del tutto eventuale e, comunque,

prematuramente, con conseguente difetto del requisito della rilevanza

(v. sentenze n. 300 del 1983 e n. 506 del 1988; ordinanze n. 142 del

1985, n. 76 e n. 595 del 1987, n. 26 del 1988);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del

settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12

(Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e

rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento

pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di

commercio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Pretore di Lecce con ordinanza del 27 aprile 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:564 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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